Cassazione Civile, Sentenza n. 4015/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza che l'aveva condannata a demolire un muro posto su un percorso qualificato come strada vicinale "Tiro a Segno" e a risarcire il Comune. I motivi di gravame (sei censure) contestano in particolare: la qualificazione della strada come d'uso pubblico fondata, secondo la ricorrente, solo sulla mappa catastale senza un accertamento dell'effettivo uso pubblico; la mancata considerazione di circostanze fattuali dimostranti un uso esclusivo dei proprietari frontisti e l'assenza di pubblico transito; l'assenza di prova del pregiudizio subito dal Comune a seguito dell'interruzione del percorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato la strada come vicinale d'uso pubblico in presenza dei requisiti rilevabili (funzione di accesso ai fondi frontisti appartenenti alla collettività, idoneità a soddisfare esigenze di interesse generale e sbocco su via pubblica) e che la ricorrente in realtà chiedeva un riesame di merito delle risultanze processuali, non consentito in sede di legittimità. Sulla questione del risarcimento, la Corte ha confermato che l'interruzione del percorso configura un pregiudizio per il Comune e che il danno può essere liquidato equitativamente se non quantificabile esattamente. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (compensi a favore dei controricorrenti e oneri accessori), nonché all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa applicabile.
Norme richiamate
art. 825 c.c.
Richiamato nella memoria delle parti; la Corte non ha operato una nuova valutazione di merito sui fatti che la ricorrente invoca con riferimento alla disciplina delle servitù e degli usi, ritenendo le doglianze un tentativo di riesame dei fatti.
art. 111 Cost.
Evocato dalla ricorrente tra le norme poste a fondamento dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto mirava a rimettere in discussione valutazioni fattuali del giudice del merito.
art. 132, co. 2, n. 5 c.p.c.
Citato tra le norme processuali richiamate; la Corte ha richiamato i limiti del controllo di legittimità rispetto a valutazioni di fatto e motivazione del giudice d'appello.
art. 2729 c.c.
Richiamato nelle censure della ricorrente (regole sulla prova, specie documentale); la Corte ha ritenuto che non fosse proponibile in cassazione un improprio riesame probatorio.
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente: la Corte ha sottolineato che le doglianze attengono a valutazioni di fatto e motivazione, materie non riaperte in cassazione salvo specifici vizi.
art. 8 l. n. 126/1958
La Corte richiamata per chiarire che l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 8 ha valore dichiarativo e non prova automatica dell'uso pubblico; occorre verificare l'assoggettamento al pubblico transito o altri requisiti oggettivi.
art. 360 c.p.c.
Norma quadro sulle ipotesi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato il divieto di mescolare censure eterogenee e il divieto di trasformare il giudice di legittimità in giudice di merito.
art. 161, co. 1 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla prova del danno; la Corte ha ritenuto che l'interruzione del percorso costituisca di per sé un pregiudizio e che, in mancanza di prova puntuale dell'ammontare, la liquidazione possa avvenire equitativamente.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Richiamato in relazione al filtro di ammissibilità dei motivi; la Corte ha applicato il criterio per dichiarare inammissibili i motivi che costituiscono un mero riesame di merito.
art. 334, co. 2 c.p.c.
Centrale nella disciplina del ricorso per cassazione (effetti dell'inammissibilità); richiamato dalla Corte nel motivare la declaratoria d'inammissibilità.
art. 348-bis c.p.c.
Citato per la possibile valorizzazione di ragioni di merito ai fini di inammissibilità; la Corte ha spiegato la funzione di filtro della disciplina.
art. 606 c.p.p.
Richiamato in termini analogici dalle Sezioni Unite per spiegare il ruolo del filtro d'inammissibilità e l'esonero della Corte da ripetute analisi di merito non necessarie.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (come modificato)
Applicata ratione temporis: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'iscrizione catastale o in elenchi amministrativi non basta da sola a provare l'esistenza di una strada d'uso pubblico: è necessario valutare il contesto fattuale, l'assoggettamento al pubblico transito o l'esistenza di un titolo a fondamento dell'uso pubblico.
- In sede di Cassazione non è consentito un riesame dei fatti: le contestazioni che mirano a rivedere la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili salvo specifici vizi di diritto o di motivazione.
- L'estinzione della servitù pubblica di passaggio non si desume dal semplice mancato uso dei cittadini; richiede un atto dell'ente pubblico che dichiari cessato l'interesse o un comportamento concludente dell'ente stesso (omessa tutela contro atti usurpativi).
- La condanna alla demolizione di opere che ostruiscono un percorso pubblico segue naturalmente l'accertamento della natura pubblica della strada; la demolizione è misura coerente quando l'opera impedisce l'esercizio dell'uso pubblico.
- Il danno conseguente all'occupazione o all'interruzione di un bene pubblico può essere presunto come pregiudizio e, se non quantificabile puntualmente, può essere liquidato equitativamente dal giudice.
- In costellazioni processuali miste, evitare di conglobare in un unico motivo di cassazione mezzi d'impugnazione incompatibili (es. vizio di diritto e riesame di fatto): ciò può portare all'inammissibilità per motivi formali.
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