Cassazione Civile, Ordinanza n. 38767/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione del contribuente, contestando la mancata indicazione di una plusvalenza derivante dalla compravendita di un'azienda ceduta a una società terza per circa euro 156.548,00. Il contribuente ha impugnato l'atto e, dopo un primo ricorso definito con sentenza di rigetto della CTP non impugnata, ha proposto un secondo ricorso sul medesimo avviso, poi deciso dalla CTR con rigetto per effetto del giudicato esterno formatosi sulla prima sentenza. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: nullità della sentenza d'appello per omessa motivazione sulla preclusione da giudicato e per avere attribuito autorità di cosa giudicata a una pronuncia asseritamente priva di vero accertamento di merito; violazione di legge in tema di giudicato esterno, sostenendo che le sentenze tributarie non sarebbero soggette all'art. 2909 c.c., che il giudicato servirebbe solo a impedire il bis in idem, che l'eccezione di giudicato sarebbe stata introdotta tardivamente senza appello incidentale e che la rilevabilità d'ufficio avrebbe limiti costituzionali; omesso esame del fatto decisivo relativo alla determinazione del valore del bene ceduto e quindi della plusvalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che il giudicato esterno può essere accertato d'ufficio, va interpretato alla luce del dispositivo e della motivazione della sentenza che lo ha formato e copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, compresi i presupposti fattuali e logico-giuridici della decisione, purché la pronuncia non sia meramente apodittica. Nel caso concreto la precedente sentenza della CTP, sebbene sintetica, conteneva un sufficiente vaglio degli argomenti delle parti e riguardava lo stesso rapporto giuridico tra le stesse parti, sicché la CTR ha correttamente opposto il giudicato esterno al secondo giudizio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi, imperniata sul giudicato, e perché mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito del valore del bene ceduto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa dell'accertamento sintetico/rettificativo del reddito, nel quadro della rettifica della dichiarazione per l'anno 2005
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come ulteriore fondamento del potere di accertamento dell'Ufficio sulla dichiarazione del contribuente
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale fa stato tra le parti quanto all'accertamento di merito e copre anche le questioni dedotte e deducibili che costituiscono antecedenti logici necessari della decisione
art. 324 c.p.c.
richiamato come giudicato formale da cui riflette il giudicato sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la censura di nullità della sentenza, ma ritenuto non adeguatamente specificato e dunque inidoneo a fondare il vizio
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non riferita a un fatto storico e perché estranea alla ratio decidendi
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato per dichiarare inammissibile il secondo motivo in mancanza di argomenti idonei a superare l'orientamento consolidato della Corte
art. 345 c.p.c.
richiamato per escludere che la rilevabilità del giudicato esterno sia limitata dalle preclusioni sulle prove nuove in appello
art. 113 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente, ma non accolto, nel tentativo di limitare la rilevabilità officiosa del giudicato
art. 97 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto ostativo al rilievo officioso del giudicato
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto ostativo al rilievo officioso del giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato esterno, una volta accertata l'identità soggettiva e oggettiva tra i due giudizi, può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado, senza che operino i limiti alle prove nuove in appello.
- L'interpretazione del giudicato va compiuta sulla base del dispositivo e della motivazione della sentenza che lo ha formato; solo una statuizione del tutto apodittica o priva di reale presa in considerazione delle difese non è idonea a produrre effetti oltre il caso deciso.
- Il giudicato sostanziale copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, e quindi preclude la riproposizione nel secondo giudizio delle questioni che costituivano antecedenti logici necessari della prima decisione.
- In cassazione, la censura di nullità o di omesso esame deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che solleciti soltanto una diversa valutazione del merito o che sia estranea alla preclusione da giudicato è inammissibile.
- Quando il primo giudizio si è concluso con una pronuncia non meramente assertiva ma fondata su una, sia pure sintetica, valutazione delle difese e delle questioni dedotte, tale pronuncia è idonea a fondare la preclusione del giudicato nel successivo giudizio tra le stesse parti.
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