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Ordinanza

Ordinanza n. 246/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di reiezione della domanda di CIG ordinaria e silenzio-rigetto del ricorso amministrativo proposto avverso tale diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIG)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato il diniego dell'INPS relativo a una domanda di CIG ordinaria, nonché il successivo silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo. In sede cautelare ha dedotto l'inadeguatezza della motivazione del diniego, evidenziando di avere fornito, a seguito dell'integrazione istruttoria richiesta dall'INPS, puntuali chiarimenti sulla prognosi di rientro produttivo, sulle interlocuzioni sindacali e sull'iter di ripristino dell'attività conseguente a un evento di incendio. È stata inoltre rappresentata l'esistenza di un'intimazione di pagamento dell'importo relativo alla contribuzione per le ore di integrazione salariale, quale elemento di pregiudizio derivante dall'efficacia del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di reiezione. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché, a fronte dell'integrazione istruttoria richiesta dall'INPS e del puntuale riscontro fornito dall'impresa, la motivazione del diniego appariva prima facie non adeguata rispetto ai fatti complessivamente rappresentati in ordine alla prognosi di rientro produttivo, comprese le interlocuzioni sindacali e l'iter di ripristino successivo all'incendio. Ha ravvisato anche il periculum in mora, valorizzando l'intimazione di pagamento della contribuzione relativa alle ore di integrazione salariale. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in euro 500,00 oltre accessori. È stata fissata l'udienza pubblica per il 10 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; ricorrendo entrambi, il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di una prestazione amministrativa può essere sospeso quando la motivazione risulti prima facie inadeguata rispetto agli elementi istruttori acquisiti e ai chiarimenti puntualmente forniti dall'interessato nel procedimento.
  • La valutazione del fumus boni iuris richiede che la motivazione del provvedimento amministrativo sia coerente con i fatti rappresentati e con gli esiti dell'istruttoria, soprattutto quando l'amministrazione abbia richiesto integrazioni e abbia ricevuto un puntuale riscontro.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nelle concrete conseguenze patrimoniali immediatamente derivanti dall'efficacia del diniego, tra cui un'intimazione di pagamento collegata alla prestazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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