Sentenza del 28/04/2016 n. 2483 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Avviso di trattazione - Mancato invio - Violazione del diritto al contraddittorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione determina la nullità degli atti processuali successivi e della sentenza, sia di primo sia di secondo grado, in quanto viola il principio del contraddittorio. La decisione deve quindi essere invalidata, con rinnovazione degli atti a partire dalla fase viziata, garantendo alle parti una nuova possibilità di partecipazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omesso invio, da parte della segreteria, della comunicazione della data di trattazione almeno trenta giorni prima dell'udienza. Tale comunicazione è necessaria per consentire alle parti di partecipare consapevolmente al giudizio e di esercitare il diritto al contraddittorio. La sua omissione non costituisce una semplice irregolarità formale, perché incide sul diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992
La comunicazione alle parti costituite deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data stabilita per la controversia.
La comunicazione dell'avviso di trattazione è un adempimento obbligatorio della segreteria e costituisce una garanzia essenziale del diritto di partecipazione delle parti al processo tributario.
Art. 101 del Codice di procedura civile
La norma tutela il principio del contraddittorio, impedendo che una decisione venga adottata senza che le parti siano poste in condizione di partecipare effettivamente al giudizio.
Art. 156, secondo comma, del Codice di procedura civile
La nullità dell'atto deriva dalla violazione di una formalità quando l'atto non è idoneo a raggiungere lo scopo cui è destinato. L'omesso avviso impedisce di raggiungere lo scopo di garantire la partecipazione delle parti e produce quindi una nullità invalidante.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la comunicazione tempestiva dell'avviso di trattazione alle parti costituite è una garanzia sostanziale del contraddittorio, non una mera formalità.
- Se l'avviso non viene inviato o non viene comunicato nel termine previsto, la parte può far valere la nullità degli atti successivi e della sentenza, purché la violazione abbia concretamente inciso sulla possibilità di difendersi.
- La nullità può riguardare anche la sentenza di secondo grado quando il vizio del contraddittorio si è verificato nel grado precedente o nel procedimento d'appello.
- In una situazione analoga, occorre verificare la regolarità della comunicazione, la data effettiva di ricezione, la costituzione della parte e il rispetto del termine minimo previsto dalla legge.
- Accertata la violazione, la conseguenza ordinaria è la rinnovazione della trattazione e degli atti processuali dipendenti dal vizio, con assicurazione di una nuova effettiva possibilità di partecipazione.
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