Sentenza del 15/05/2015 n. 9943 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela aveva impugnato una cartella di pagamento di Euro 20.790,07 per IVA, sanzioni e interessi, sostenendo che fosse decaduto il termine per la notifica previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. L’avviso di rettifica era stato notificato il 10 dicembre 2002 ed era divenuto definitivo il 10 febbraio 2003. La curatela sosteneva inoltre che la cartella fosse stata notificata soltanto il 27 marzo 2006, mentre l’Amministrazione e il concessionario deducevano una prima notifica già avvenuta il 14 febbraio 2005 presso la sede della società, poi seguita da una notifica al curatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre dichiarato inammissibili diversi motivi per errori nella formulazione delle censure e difetto di autosufficienza. Ha però accolto i motivi relativi alla decadenza dalla riscossione, stabilendo che, trattandosi di cartella conseguente a un accertamento definitivo, non si applicavano retroattivamente i termini decadenziali previsti per le liquidazioni automatizzate delle dichiarazioni. La prima notifica del 14 febbraio 2005 era quindi tempestiva; la successiva notifica al curatore del 27 marzo 2006 rilevava principalmente ai fini della conoscenza e dell’impugnazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha rigettato il ricorso originario della curatela, condannandola alle spese del giudizio di legittimità, con compensazione delle spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
La cartella di pagamento deve essere notificata al debitore entro i termini previsti dalla disciplina applicabile, a pena di decadenza.
La disciplina dell’art. 25 deve essere individuata in base alla natura della pretesa e alla normativa vigente nel tempo. Per le cartelle successive a un accertamento definitivo non è automaticamente applicabile il termine previsto per le liquidazioni meramente cartolari.
D.P.R. n. 602/1973, art. 17, comma 1, lett. c)
La norma, poi abrogata, prevedeva termini per l’iscrizione a ruolo delle somme derivanti da accertamenti definitivi. Nel caso concreto l’iscrizione a ruolo del 15 settembre 2004 è stata ritenuta tempestiva.
D.L. n. 106/2005, convertito dalla L. n. 156/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter
Ha introdotto o ridefinito termini decadenziali per la notifica delle cartelle, distinguendo tra liquidazioni automatiche, controlli formali e accertamenti d’ufficio. In assenza di una disciplina transitoria specifica per gli accertamenti già definitivi, tali termini non possono essere applicati analogicamente.
D.Lgs. n. 300/1999, art. 57
Dal momento in cui sono divenute operative le Agenzie fiscali, i rapporti giuridici, i poteri e le competenze precedentemente attribuiti al Ministero sono passati alle Agenzie; la legittimazione processuale passiva spetta quindi all’Agenzia delle Entrate.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
Il ricorso tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnabile. La Corte ha riconosciuto la tempestività del ricorso della curatela rispetto alla notifica del 27 marzo 2006.
Legge fallimentare, artt. 43 e 44
Il fallimento non estingue l’impresa, ma determina la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del fallito, che viene normalmente sostituito dal curatore. Gli atti tributari anteriori al fallimento restano opponibili alla curatela.
D.P.R. n. 602/1973, artt. 87 e 88
Il credito tributario può essere insinuato al passivo fallimentare sulla base del ruolo, anche senza previa notifica della cartella al curatore; eventuali contestazioni sulla pretesa possono comportare l’ammissione con riserva.
Legge fallimentare, art. 51
Il divieto di azioni esecutive individuali contro il fallimento impedisce la riscossione coattiva individuale, rendendo la cartella principalmente uno strumento informativo e funzionale alla partecipazione al concorso.
Codice civile, art. 2946
Nel periodo in cui l’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 non prevedeva uno specifico termine di notifica, la giurisprudenza aveva ricondotto la riscossione al termine ordinario decennale di prescrizione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 1
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per stabilire se una cartella è decaduta occorre distinguere tra cartella derivante da liquidazione automatizzata o controllo formale e cartella conseguente a un avviso di accertamento già notificato e divenuto definitivo.
- Quando la pretesa tributaria è già stata portata a conoscenza del contribuente mediante un accertamento definitivo, la successiva cartella non costituisce normalmente una nuova pretesa, ma un atto di riscossione; i termini decadenziali previsti per le liquidazioni automatiche non si applicano automaticamente.
- In caso di fallimento, gli atti anteriori alla dichiarazione di fallimento possono restare opponibili alla curatela, mentre gli atti successivi devono normalmente essere indirizzati anche al curatore.
- La notifica della cartella al curatore può essere rilevante per la decorrenza del termine d’impugnazione, anche quando la cartella non sia necessaria per l’insinuazione del credito al passivo.
- La presenza di una prima notifica valida prima dell’entrata in vigore di una nuova disciplina può escludere l’applicazione dei termini introdotti successivamente.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate secondo il corretto vizio processuale o sostanziale e devono indicare con precisione gli atti e le argomentazioni già dedotti, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
- Dopo l’operatività delle Agenzie fiscali, le controversie relative agli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere indirizzate contro l’Agenzia competente e non contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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