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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16219/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per detenzione e cessione di cocaina. Il ricorso contestava la ritenuta attendibilità della "chiamata in correità" resa dal collaborante Ryad Lachen, per violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione e per travisamento della prova. In particolare si denunciava: trasferimento meccanico di valutazioni da altro procedimento, contraddizioni e inverosimiglianze nel racconto del collaborante (orari, quantità, destinazione della droga, modalità del compenso), insufficiente valore individualizzante dei riscontri esterni (utenza telefonica, veicolo, locali frequentati), sproporzione del compenso e illogicità logistica dell'operazione, nonché l'idoneità dell'alibi falsificato dell'imputato ad essere l'unico riscontro a fondamento della chiamata in correità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione della chiamata in correità sia questione di merito riservata al giudice di merito, sindacabile in Cassazione soltanto se affetta da manifesta illogicità, che non ricorre nel caso concreto. La Corte ha confermato i principi secondo cui l'art. 192, comma 3, c.p.p. non impone una sequenza rigida ma un giudizio unitario sulla credibilità soggettiva, l'attendibilità intrinseca e i riscontri esterni; ha inoltre ritenuto legittimo considerare l'alibi mendace come riscontro individualizzante una volta documentalmente dimostrata la sua falsità (contratti e tabulati telefonici contrari alla versione difensiva). Ha confermato la rilevanza della localizzazione della cella telefonica di Khaliki a Novi Ligure nell'orario indicato dal collaborante come riscontro specifico e ha accettato la spiegazione sulle differenze tra primi e successivi interrogatori del collaborante come fisiologica progressione informativa. Conseguentemente il ricorso non è stato accolto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma non prescrive una sequenza rigida e separata di valutazione (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni), ma un giudizio unitario e integrato; i tre momenti si influenzano reciprocamente e vanno vagliati con metodo non compartimentato.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Limite alla sindacabilità in Cassazione: il vizio di motivazione è rilevante solo se si tratta di manifesta illogicità o travisamento della prova; la diversa valutazione degli elementi di fatto è questione di merito non sanzionabile se razionalmente argomentata.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    Riconoscimento dell'attenuante per la collaborazione in altro procedimento non può essere trasferito meccanicamente ad altro giudizio; tale fatto può avere solo valore confermativo ma ogni dichiarazione deve essere valutata autonomamente nel contesto del singolo procedimento.

  • art. 372 cod. pen.

    Norma penale sul reato di falsa testimonianza: la Corte ha trasmesso gli atti alla Procura per la possibile rilevanza penale delle dichiarazioni contraddittorie rese dal teste escusso dalla difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha quantificato la somma in euro 3.000.

  • Sent. Corte Cost. n. 186/2000

    Principio richiamato dalla Corte in tema di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende: la determinazione della colpa nella proposizione del ricorso deve essere valutata secondo i criteri affermati dalla giurisprudenza costituzionale.

Massime di principio

  • La valutazione delle dichiarazioni di un collaborante va effettuata unitariamente: credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni vanno integrati e non esaminati in compartimenti stagni.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio salvo che emerga una manifesta illogicità o un travisamento evidente della prova.
  • La valutazione positiva della collaborazione riconosciuta in un altro procedimento può confermare la credibilità ma non sostituisce una verifica autonoma nel processo in esame.
  • L'alibi deliberatamente mendace, una volta documentalmente provata la falsità, costituisce un indizio a carico e può assumere valore di riscontro individualizzante a sostegno della chiamata in correità.
  • Elementi tecnici come la localizzazione della cella telefonica e i tabulati possono costituire riscontri obiettivi e specifici di collegamento tra la persona e il luogo/ora del fatto, aventi rilevanza probatoria significativa.
  • Le differenze e le integrazioni tra diversi atti di dichiarazione del collaborante (es. interrogatorio di garanzia vs interrogatorio con PM) possono essere spiegate con la diversa funzione degli atti e con la naturale progressione informativa, senza assumere automaticamente natura di ritrattazione.

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