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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 12858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di verifica fiscale (p.v.c. 2.10.2007) l'Ufficio notificò a G. s.r.l. due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004, contestando la vendita in nero di alcuni appartamenti e rideterminando redditi e ricavi (ai sensi, tra gli altri, degli artt. 39 DPR 600/1973 e 54 DPR 633/1972 nonché dell'art. 62-sexies D.L. 331/1993 conv. L. 427/1993), con conseguente maggiore IRES, IRAP, IVA e sanzioni. G. s.r.l. impugnò, la CTP accolse i ricorsi, la C.T.R. del Veneto riformò accogliendo l'appello dell'Ufficio (ritenendo fondate incongruenze tra costi e ricavi e validi i valori immobiliari desunti da UTE/OMI). In Cassazione la società dedusse quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza al difensore in appello (violazione D.Lgs. 546/1992 artt. 61 e 31 richiamati ex art. 360 c.p.c. n.4); 2-3) omessa motivazione su punti decisivi (percentuale di ricarico, errato ricorso al metodo analitico-induttivo, criticità delle stime UTE); 4) contraddittorietà della motivazione della C.T.R. sulla natura presuntiva o fattuale delle rettifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'avviso di trattazione non era stato comunicato validamente al difensore dell'impresa: il difensore aveva trasferito lo studio e l'avviso era stato notificato presso la segreteria della Commissione dopo un primo tentativo all'indirizzo eletto, ma la Corte ha richiamato l'orientamento maggioritario secondo cui l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore si sposta con il procuratore e la parte opponente ha l'onere di individuare il nuovo luogo per la notificazione; pertanto la mancata comunicazione ha determinato la nullità della sentenza impugnata. Per tali ragioni la Cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza della C.T.R. e ha rinviato la causa alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione per nuovo esame dell'appello e per le determinazioni sulle spese. I restanti motivi di merito sono stati assorbiti e non esaminati.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata dall'Ufficio per la rideterminazione di maggiori redditi ai fini d'imposta in sede di accertamento; nella decisione di legittimità il rilievo resta sul profilo processuale e non sulla corretta applicazione sostanziale della norma

  • D.L. n. 331 del 1993, conv. in L. n. 427 del 1993

    Richiamato dall'Ufficio come base per la rettifica dei redditi; la Corte di Cassazione non ha valutato nel merito l'uso della norma essendo intervenuta per questioni di nullità processuale

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Base normativa per la rettifica dei maggiori ricavi ai fini IVA contestata dall'Ufficio; alla Corte di legittimità non è stato chiesto di esaminare nel merito l'applicazione della norma

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 17, comma 3; artt. 31 e 61 richiamati

    La Corte interpreta l'art.17, comma 3 nel senso che la comunicazione effettuata presso la segreteria della Commissione è residuale e non può sostituirsi all'obbligo dell'originario notificante di individuare il nuovo domicilio del difensore quando l'elezione di domicilio è presso lo studio del procuratore; pertanto l'avviso di trattazione non è stato validamente comunicato e la sentenza d'appello è nulla

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5

    Fondamento delle doglianze in cassazione: nullità per violazione di norme di rito (n.4) e omessa o contraddittoria motivazione (n.5). La Corte ha accolto il motivo n.4 relativo alla nullità per mancata comunicazione, assorbendo i motivi di merito ex n.5

  • D.L. n. 223 del 2006

    Richiamato dalla C.T.R. nel merito (concetto di 'normalità' dei valori immobiliari); la Cassazione non ha deciso sulla correttezza dell'uso di tale criterio essendo intervenuta per nullità processuale

Massime di principio

  • La comunicazione dell'avviso di trattazione in sede di giudizio tributario deve essere effettuata validamente al domicilio eletto; se il domicilio è stato eletto presso lo studio del difensore, l'onere di rintracciare il nuovo indirizzo grava sul notificante: la mera notificazione alla segreteria della Commissione non sostituisce automaticamente tale obbligo salvo i casi espressamente previsti dalla norma
  • Se la parte non ha ricevuto l'avviso di trattazione per trasferimento del difensore e la notificazione non è effettuata correttamente, è possibile ottenere la declaratoria di nullità della sentenza d'appello e il rinvio per nuovo esame, con assorbimento dei profili di merito fino al nuovo giudizio
  • In controversie tributarie con rettifiche fondate su metodi analitico-induttivi o stime (es. UTE/OMI), la valutazione sulla correttezza del metodo resta materia di merito che il giudice d'appello deve motivare compiutamente; tuttavia, una pronuncia di nullità processuale interrompe la valutazione del merito e impone il riesame
  • Prassi consigliata per il contribuente e il difensore: comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di domicilio eletto e conservare le prove di comunicazione; per l'Amministrazione finanziaria: effettuare indagini diligenti per rintracciare il nuovo studio del difensore prima di ricorrere alla segreteria della Commissione
  • In presenza di contestazioni su specifiche tecniche di quantificazione (percentuale di ricarico, qualità delle stime UTE, uso del metodo analitico-induttivo), è essenziale che il giudice motivi punto per punto le ragioni della conferma o della rettifica, pena vizio per omessa o contraddittoria motivazione

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