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Sentenza

Sentenza del 14/12/2020 n. 6016 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 63/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso - Contributo unificato - Raddoppio del contributo - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Appello avverso la sentenza della CTP che aveva parzialmente accolto il ricorso contro 15 cartelle esattoriali (Tarsu, tassa auto, Irpef). Il ricorrente contestava l'omessa o irregolare notifica di alcune cartelle e, per le restanti, l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale.

La decisione

La CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere per 11 cartelle i cui importi residui rientrano nello 'stralcio' automatico previsto dal d.l. n.119/2018 (debiti <= €1.000, iscritti dal 10/01/2000 al 31/12/2010). Per le 4 cartelle non rientranti nello stralcio l'appello è stato rigettato: la resistente ha esibito le relative relate di notificazione e la CTR ha ritenuto tardive le contestazioni del contribuente, nonché inammissibile l'eccezione di prescrizione sopravvenuta in mancanza di un ulteriore atto esecutivo. Conseguentemente l'appellante è stato condannato al pagamento del 50% delle spese di giudizio (liquidate in €500,00 oltre accessori); la restante metà delle spese è compensata. La Commissione ha inoltre affermato che il raddoppio del contributo unificato previsto dal comma 1‑quater dell'art.13 DPR n.115/2002 (introdotto dalla L.228/2012) non si applica al processo tributario, dove vale il regime dettato dal comma 6‑quater dello stesso art.13.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Differenziazione tra regime del contributo unificato nel processo civile (comma 1‑quater, raddoppio) e nel contenzioso tributario (comma 6‑quater): la CTR ha ritenuto che il raddoppio non si applica al processo tributario.

  • Legge n. 228/2012, art. 1

    Ha introdotto il comma 1‑quater dell'art.13 DPR 115/2002 (raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza o improcedibilità/inammissibilità) che, secondo la CTR, è norma specifica del processo civile e non applicabile al contenzioso tributario.

  • D.L. n. 119/2018, art. 4

    "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... sono automaticamente annullati."

    Prevede lo stralcio automatico (senza istanza) dei debiti tributari residui <= €1.000 riferiti a carichi affidati nel periodo 2000‑2010; norma applicata dalla CTR per dichiarare cessata la materia del contendere su 11 cartelle.

  • D.L. n. 34/2019, art. 16‑quater, comma 4

    Esclude dallo stralcio alcuni crediti (es. recupero risorse proprie all'importazione, aiuti di Stato, multe e sanzioni pecuniarie penali), limitando l'ambito di applicazione dello stralcio ex lege.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3

    Principio secondo cui ciascun atto impugnabile può essere gravato solo per i propri vizi; è quindi inammissibile impugnare l'estratto di ruolo per vizi riferibili alla cartella già non opposta nei termini salvo che l'atto presupposto non sia stato notificato.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 24

    Consente l'integrazione del ricorso con motivi aggiunti; la CTR ha ricordato l'obbligo del contribuente di contestare tempestivamente le prove di notifica o integrare il ricorso se necessario.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 4

    Prevede la conservazione alternativa della 'matrice' della cartella di pagamento: la CTR ha ritenuto che non sussista un onere probatorio dell'Agente della riscossione di esibire la copia integrale della cartella quando la normativa consente la conservazione alternativa.

Massime di principio

  • Lo stralcio ex lege previsto dal d.l. n.119/2018 opera automaticamente sui debiti residui <= €1.000 (capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) per carichi affidati nel periodo 10/01/2000‑31/12/2010: se ricorre tale fattispecie la materia del contendere è di regola dichiarata cessata.
  • Nel contenzioso tributario non è ammesso rimettere in discussione vizi riferibili a una cartella di pagamento già notificata se tali vizi non sono stati impugnati tempestivamente con il primo atto utile; l'impugnazione successiva dell'estratto di ruolo è ammessa solo per vizi propri dell'estratto o se l'atto presupposto non è stato notificato.
  • La prova della regolare notifica (relata a mezzo ufficiale giudiziario o modalità previste) esibita dall'Agente della riscossione, se non contestata specificamente e tempestivamente dal contribuente, legittima la preclusione di censure tardive sull'atto notificato.
  • La prescrizione sopravvenuta del credito, maturata dopo la notifica della cartella, non costituisce di per sé interesse a impugnare l'estratto di ruolo: l'eccezione diventa rilevante solo al manifestarsi di una minaccia attuale di esecuzione (p.es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca o fermo), o attraverso l'opposizione davanti al giudice competente se interviene un atto esecutivo.
  • La disciplina sul contributo unificato introdotta per il processo civile (es. raddoppio previsto dal comma 1‑quater dell'art.13 DPR 115) non si applica automaticamente al processo tributario: occorre verificare il regime specifico previsto per il contenzioso tributario (es. comma 6‑quater).
  • In caso di cessazione della materia del contendere per cause legislative (stralcio), le spese possono essere compensate parzialmente o totalmente in considerazione della soccombenza parziale e dell'annullamento ex lege.

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