Sentenza del 21/12/2017 n. 5591 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Contratto di sponsorizzazione - Spese di rappresentanza - Spese di pubblicità - Deducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dei costi derivanti da un contratto di sponsorizzazione. In via generale, tali costi sono considerati spese di rappresentanza quando mirano principalmente ad accrescere il prestigio, la notorietà o l'immagine della società, senza una dimostrata correlazione con ricavi o specifiche opportunità commerciali. In tal caso, la deduzione è ammessa soltanto nei limiti previsti per le spese di rappresentanza. Possono invece essere qualificate come spese di pubblicità, integralmente deducibili, quando la sponsorizzazione è concretamente diretta a promuovere prodotti o servizi e genera un'aspettativa di ritorno economico e commerciale. L'onere di provare tale finalità e la relativa aspettativa ricade sulla contribuente.
La decisione
La sentenza afferma che i costi di sponsorizzazione sono generalmente qualificabili come spese di rappresentanza e, per tale ragione, deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare. La deduzione integrale è possibile soltanto se la contribuente dimostra che l'attività sponsorizzata era diretta a produrre un concreto ritorno economico e commerciale, con funzione propriamente pubblicitaria. In assenza di tale prova, prevale la qualificazione come spesa di rappresentanza.
Norme richiamate
Disciplina fiscale delle spese di rappresentanza e delle spese di pubblicità
I costi di sponsorizzazione costituiscono generalmente spese di rappresentanza e sono deducibili nella misura di un terzo; sono invece spese di pubblicità, deducibili integralmente, se nasce un'aspettativa di ritorno economico e commerciale.
La distinzione dipende dalla finalità concreta dell'investimento: valorizzazione dell'immagine e del prestigio dell'impresa nel caso delle spese di rappresentanza; promozione commerciale con aspettativa di incremento dei ricavi nel caso delle spese di pubblicità. La prova della finalità pubblicitaria e del ritorno commerciale spetta al contribuente.
Massime di principio
- La denominazione del contratto o dell'attività come sponsorizzazione non determina da sola la deducibilità integrale dei costi: conta la funzione economica effettivamente svolta.
- Quando manca la prova di un collegamento concreto tra sponsorizzazione, promozione di prodotti o servizi e possibile incremento dei ricavi, i costi tendono a essere qualificati come spese di rappresentanza.
- Per ottenere la deduzione integrale come spese di pubblicità, il contribuente deve documentare contenuti promozionali, destinatari, modalità di esposizione del marchio, durata, corrispettivo e ragionevole aspettativa di ritorno commerciale.
- L'onere della prova grava sul contribuente: la sola utilità potenziale o il generico vantaggio d'immagine non sono sufficienti a dimostrare la natura pubblicitaria.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra beneficio reputazionale generale, tipico delle spese di rappresentanza, e attività promozionale direttamente orientata alla vendita, tipica delle spese di pubblicità.
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