Cassazione Penale, Ordinanza n. 18010/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di un soggetto ritenuto responsabile di avere svolto, in Palermo, attività non autorizzata di parcheggiatore abusivo in due occasioni (12 e 21 gennaio 2020), già dopo una precedente sanzione per la medesima violazione. La pena applicata era di mesi cinque di arresto ed euro 1.700 di ammenda, con sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) violazione di legge per erronea configurazione del reato ex art. 7, comma 15-bis, C.d.S., sostenendo che la sola presenza sul posto e l’indicazione di un posto auto non bastassero, occorrendo invece una richiesta o percezione di denaro e un’attività organizzata; 2) vizio di motivazione, per asserita illogicità della sentenza, che non avrebbe spiegato in che modo l’imputato avesse chiesto o ricevuto denaro e che avrebbe trascurato l’assenza di prova diretta (testimoni, foto, video, denaro percepito); 3) violazione di legge e motivazione sulla mancata confisca delle somme percepite, ritenendo la difesa che la confisca fosse obbligatoria e che la sua omissione incidesse sulla legittimità della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che, ai fini della configurabilità della fattispecie, è sufficiente l’accertamento dell’attività di direzione e indicazione agli automobilisti dei posti liberi per parcheggiare, senza necessità di provare lo scambio di denaro, poiché il possesso o la percezione di proventi non integra elemento costitutivo del reato. Ha respinto anche il secondo motivo, qualificandolo come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in cassazione, e rilevando che la motivazione di merito era adeguata e immune da illogicità. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che l’eventuale mancata confisca delle somme non incide sugli elementi costitutivi del reato e che, in ogni caso, la censura difettava di interesse. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, D.Lgs. 285/1992
Integra la fattispecie la condotta di attività non autorizzata di parcheggiatore abusivo; non è necessario accertare la dazione o la percezione di denaro, essendo sufficiente la direzione/indicazione agli automobilisti dei posti di sosta.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione; in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l’assenza di colpa quale presupposto per evitare la sanzione pecuniaria conseguente all’inammissibilità.
Sez. 7, Ord. n. 2883 del 2025
È richiamata a sostegno del principio per cui il reato si perfeziona con la sola attività di parcheggiatore abusivo, senza necessità della prova del denaro.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Richiamata per il principio che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di diversi criteri di valutazione del compendio probatorio.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del reato di parcheggiatore abusivo, è sufficiente la condotta di direzione e indicazione agli automobilisti dei posti liberi per parcheggiare, senza necessità di provare una richiesta o percezione di denaro.
- Il possesso di proventi non è elemento costitutivo del reato di parcheggiatore abusivo, che si perfeziona con il semplice svolgimento dell’attività vietata, specie se reiterata dopo una precedente sanzione definitiva.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti già accertati dai giudici di merito.
- L’eventuale mancata confisca delle somme non incide sulla sussistenza del reato e non è idonea, da sola, a fondare l’annullamento della condanna quando gli elementi costitutivi del fatto siano correttamente accertati.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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