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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22086/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura la conferma del sequestro preventivo per equivalente (fino a euro 3.927.604,00) disposto per presunto profitto del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n.74. Il motivo unico denunciato è violazione dell'art. 10-ter e vizio di motivazione: si sostiene che, ai fini della valutazione dell'omesso versamento IVA, vada presa in considerazione esclusivamente l'indicazione formale della dichiarazione annuale (rigo VL38, imposta complessiva dovuta), mentre il Tribunale avrebbe operato un calcolo 'sostanziale' attingendo anche da altre voci della dichiarazione (in particolare il rigo VL41), ricavando così il superamento della soglia di punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità del motivo. Ha ritenuto che, pur essendo principio consolidato che l'imposta dovuta è quella risultante da VL38 salvo giustificato esame formale della dichiarazione, il caso in esame riguardava una contestazione provvisoria fondata sul rigo VL41 (da cui risultava imposta evasa pari a euro 352.665,00 superiore alla soglia penalmente rilevante). Il giudice di merito aveva risposto alle censure difensive senza spiegare perché andasse preferito VL38 rispetto a VL41; la censura del difensore è risultata astratta e priva dell'analisi critica richiesta. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    L'imposta dovuta ai fini del reato di omesso versamento IVA si assume, in linea di massima, quella risultante dalla dichiarazione annuale (rigo VL38). Il giudice può prescindere da tale indicazione solo se l'irregolarità o falsità emergono dall'esame formale della dichiarazione; tuttavia, nel caso concreto la contestazione provvisoria era fondata sul rigo VL41, sicché il passaggio interpretativo richiedeva una motivazione specifica sul perché privilegiare VL38 rispetto a VL41.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, è possibile condannare la parte alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale norma per quantificare l'onere (euro 3.000,00) a carico del ricorrente.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione all'applicazione delle sanzioni previste per l'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comunque non ha impedito l'applicazione di quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.

  • Cass. Sez. 3, n. 31367, 21 aprile 2021 (Rv. 282211)

    Sez. 3, n. 31367, 21/04/2021, Rv. 282211

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che l'imposta dovuta è, salvo giustificato motivo, quella risultante dal rigo VL38; il giudice può deviare solo se l'esame formale della dichiarazione lo giustifica. La decisione è stata utilizzata come parametro di confronto, ma la Corte ha osservato che la difesa non ha dimostrato la rilevanza comparativa di VL38 rispetto al rigo VL41 nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per il delitto di omesso versamento IVA (art. 10-ter), il punto di riferimento primario è l'imposta indicata nel rigo VL38 della dichiarazione annuale: è questa l'entrata formale che, salvo elementi probatori contrari chiaramente emergenti dalla dichiarazione stessa, determina la rilevanza penale.
  • Se l'autorità procede invece in via provvisoria o cautelare sulla base di voci diverse (es. rigo VL41), il giudice deve motivare esplicitamente la scelta di tale fonte di computo rispetto al VL38; la difesa che contesta deve indicare con precisione perché il VL38 dovrebbe prevalere.
  • In cassazione i motivi devono essere formulati con specificità e con analisi critica dei fatti e degli elementi probatori: censure generiche o astratte sono causa di inammissibilità.
  • La contestazione del sequestro per equivalente impone di affrontare il 'compendio indiziario' nel suo complesso; attacchi formali che non mettono in discussione l'effettiva consistenza degli elementi probatori sono insufficienti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso si applicano le norme sull'addebito delle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che sia dimostrabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Prassi difensiva consigliata: nelle impugnazioni contro sequestri per equivalente con riferimento a voci dichiarative diverse, specificare e documentare perché la voce formale (VL38) è errata o perché i conteggi alternativi (es. VL41 o annotazioni contabili) sono infondati; proporre calcoli alternativi chiari e produrre documentazione contabile concreta.

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