Cassazione Civile, Ordinanza n. 24487/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio chiedeva il pagamento dell'imposta ipotecaria per l'iscrizione di un'ipoteca volontaria prestata a garanzia di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo applicabile l'esenzione prevista per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 16 del d.lgs. n. 347/1990 e degli artt. 182-bis e 182-ter l. fall., sostenendo che l'esenzione non potesse operare perché l'ipoteca era stata concessa non nell'interesse dello Stato, ma nell'interesse del debitore che aveva ottenuto la ristrutturazione del debito. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, in tema di imposta ipotecaria, l'espressione "nell'interesse dello Stato" vada riferita allo Stato-persona e non a qualunque soggetto pubblico che svolga funzioni amministrative o di riscossione. Ha quindi escluso che l'ipoteca volontaria concessa in favore dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di una transazione fiscale rientri nell'esenzione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990
"Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo"
L'esenzione è norma agevolativa di stretta interpretazione e si riferisce solo alle formalità eseguite nell'interesse dello Stato-persona, non estendendosi ad altri soggetti pubblici o a formalità poste a garanzia della riscossione di tributi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347/1990
La disposizione conferma che, per iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie, restano soggetti passivi anche i debitori contro i quali l'ipoteca è iscritta, sicché l'esenzione non opera nei confronti del debitore gravato dalla formalità.
L'iscrizione di ipoteca su provvedimento del giudice comporta la prenotazione a debito dell'imposta, con recupero nei confronti del debitore; la norma mostra che la tutela dell'interesse pubblico alla riscossione non implica, di per sé, esenzione dall'imposta ipotecaria per il debitore.
È richiamato come base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nel cui ambito è stata prestata l'ipoteca.
È richiamato come base della transazione fiscale cui l'ipoteca era funzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Il motivo è stato ritenuto ammissibile perché specifico e conforme al canone di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di imposta ipotecaria e agevolazioni fiscali, l'espressione "nell'interesse dello Stato" deve essere interpretata in senso restrittivo e riferita allo Stato-persona, salvo espressa estensione legislativa ad altri soggetti.
- Le disposizioni agevolative in materia di imposte indirette sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate in via logico-evolutiva o analogica oltre i casi tassativamente previsti dal legislatore.
- L'esenzione per formalità eseguite nell'interesse dello Stato non si applica automaticamente al debitore su cui grava l'ipoteca quando la formalità sia stata richiesta per garantire la riscossione di un debito tributario nell'ambito di una transazione fiscale.
- Il combinato disposto tra la norma esentativa e le regole sulla soggettività passiva dell'imposta ipotecaria evidenzia che l'interesse pubblico alla riscossione non elimina, di regola, il debito d'imposta in capo al soggetto contro il quale l'ipoteca è iscritta.
- Quando il legislatore intende estendere un'esenzione fiscale a soggetti diversi dallo Stato, lo fa espressamente; in difetto di tale previsione, non è consentito al giudice ampliare il beneficio a enti o amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato-persona.
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