Cassazione Penale, Ordinanza n. 20592/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per due rapine e per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, lamentando censure solo in punto di an della responsabilità con riferimento al capo 3). La Corte di cassazione aveva accolto il ricorso limitatamente a tale capo, annullando senza rinvio per insussistenza del fatto. Tuttavia, la sentenza di legittimità aveva omesso ogni ulteriore statuizione sul trattamento sanzionatorio complessivo, nonostante nei gradi di merito la pena fosse stata determinata unitariamente in continuazione per tutti i reati e quindi, espunto il capo annullato, fosse necessario ricalcolare la pena residua per i soli delitti di rapina. Il Collegio è quindi intervenuto per emendare tale omissione come errore materiale, rilevando che la rideterminazione richiedeva un mero calcolo aritmetico sulla base dei parametri già fissati nelle sentenze di merito.
La decisione
La Corte ha corretto la propria precedente sentenza del 5 marzo 2026 ai sensi degli artt. 130 e 620, comma 1, lett. l), c.p.p., disponendo che, eliminata dalla pena finale la quota riferibile al capo 3) (dieci giorni di reclusione ed euro 160,00 di multa), la pena complessiva fosse rideterminata in anni tre, mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro 840,00 di multa. Ha inoltre corretto un errore materiale nel dispositivo/considerato in diritto, inserendo le parole indicate. Non vi è stata una nuova decisione sul merito del ricorso, ma solo la correzione dell'errore materiale e la conseguente rideterminazione aritmetica della pena.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
consente la correzione degli errori materiali della sentenza anche in sede di legittimità, quando l'intervento non richieda valutazioni di merito.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
legittima la correzione dell'errore materiale in cassazione nelle forme de plano, se la rettifica consiste in un mero calcolo aritmetico fondato su dati già oggettivamente determinati.
art. 81 c.p.
richiamato per indicare che i tre episodi delittuosi erano stati ritenuti espressione di un medesimo disegno criminoso e quindi trattati in continuazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza di legittimità annulla senza rinvio uno dei reati posti a base di una pena unitaria determinata in continuazione, il giudice può correggere l'omissione relativa alla pena residua se il nuovo quantum è ricavabile con un semplice ricalcolo aritmetico sui parametri già fissati nei giudizi di merito.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile in cassazione solo se non implica apprezzamenti sul merito della responsabilità o sulla commisurazione discrezionale della pena, ma richiede esclusivamente la rettifica di un dato numerico o testuale evidentemente incongruo.
- In presenza di una pena finale già scomposta nei suoi passaggi logici dai giudici di merito, l'eliminazione della quota riferibile al capo annullato consente la rideterminazione immediata della sanzione residua senza rinvio.
- L'errore materiale nel dispositivo o nella motivazione della sentenza può essere emendato anche mediante inserzione o correzione di una clausola testuale, quando dal contesto della decisione risulti con chiarezza l'effettiva volontà decisoria.
Come è indicizzato
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