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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23965/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un atto del 2013 con cui una società poi fallita ha trasferito a una controparte la proprietà di una porzione di fabbricato ad uso capannone, con pagamento del prezzo mediante compensazione con un credito della compratrice di pari importo. Il tribunale aveva accolto la domanda di revocatoria ordinaria proposta dal fallimento della venditrice e aveva rigettato la domanda risarcitoria della convenuta verso il terzo chiamato. La corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo non applicabile alla revocatoria ordinaria l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, l.fall., e comunque non operante l’esenzione dell’adempimento di debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c., qualificando l’operazione come datio in solutum e valorizzando la crisi aziendale e la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. per avere la corte escluso l’applicazione dell’esenzione anche alla revocatoria ordinaria; 2) nullità della sentenza per motivazione apodittica sulla manifesta inettitudine del piano di risanamento; 3) violazione dell’art. 2901, comma 3, c.c. per non avere qualificato l’atto come adempimento di debito scaduto; 4) violazione dell’art. 2901, comma 1, c.c. sull’elemento soggettivo, sostenendo che l’operazione fosse funzionale alla continuità aziendale; 5) violazione dell’art. 2901 c.c. sul pregiudizio per i creditori, da valutare al momento dell’atto; 6) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, dichiarato inammissibili il terzo, il quarto e il quinto, e assorbito il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha affermato che l’indirizzo più recente estende anche alla revocatoria ordinaria, promossa dal curatore, le esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, l.fall., con conseguente necessità di riesaminare la controversia alla luce di tale principio. Ha invece ritenuto infondate o non scrutinabili le ulteriori censure, osservando che la datio in solutum non integra l’adempimento tecnico di un debito scaduto e che le doglianze su elemento soggettivo e pregiudizio miravano in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

    Le esenzioni previste dalla norma non si limitano alla revocatoria fallimentare, ma si estendono anche alla revocatoria ordinaria promossa dal curatore e, alle stesse condizioni, alla revocatoria esercitata dal singolo creditore poi proseguita dal curatore.

  • art. 66 l.fall.

    La revocatoria ordinaria esercitata dal curatore è regolata dalle norme del codice civile, ma ciò non esclude l’applicazione delle esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, l.fall. secondo il più recente orientamento richiamato dalla Corte.

  • art. 2901, comma 3, c.c.

    L’esenzione per l’adempimento di un debito scaduto riguarda l’adempimento in senso tecnico e non la datio in solutum o altri negozi dispositivi anomali, che restano revocabili.

  • art. 2901, comma 1, c.c.

    La valutazione dell’elemento soggettivo della revocatoria è rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione non è mancante, apparente o illogica.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è inammissibile se la decisione d’appello ha esplicitamente qualificato come assorbita la questione dedotta.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge e richiesta di riesame del merito; le doglianze che investono l’apprezzamento probatorio sono inammissibili fuori dai ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La censura sulle spese resta assorbita dall’accoglimento del motivo che comporta la cassazione con rinvio.

Massime di principio

  • Le esenzioni dalla revocatoria previste per determinate categorie di atti, pur collocate nella disciplina della revocatoria fallimentare, possono operare anche rispetto all’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore, quando ricorrano i medesimi presupposti sostanziali richiesti dalla legge.
  • L’adempimento di un debito scaduto è sottratto alla revocatoria solo se si tratta di adempimento in senso tecnico; la datio in solutum o, più in generale, il soddisfacimento del credito mediante un atto dispositivo anomalo non beneficia automaticamente dell’esenzione.
  • La qualificazione dell’atto come datio in solutum o come mero pagamento tecnico è decisiva per stabilire la revocabilità dell’operazione.
  • In tema di revocatoria ordinaria, l’accertamento del pregiudizio alle ragioni creditorie e della consapevolezza del debitore e del terzo è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: le censure che mirano a rimettere in discussione il materiale istruttorio sono inammissibili salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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