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Ordinanza

Ordinanza n. 458/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- Reg Daspo del 20/01/2026 , con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha emesso nei confronti di -OMISSIS- il provvedimento di DASPO notificato il 21/01/2026 col quale ha decretato il divieto di accesso ai luoghi previsti dalla normativa per il periodo di cinque anni, e ogni atto presupposto conseguente e connesso.

Giustizia amministrativa202601065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO questorile della durata di cinque anni, con divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), commi 2 e 3, della legge n. 401 del 1989, chiedendone la sospensione cautelare. Il DASPO era stato adottato in relazione a gravi scontri tra tifoserie verificatisi prima di una partita di calcio: alcuni tifosi della squadra ospite, dopo avere violato le disposizioni della Questura sul luogo di raduno, si erano recati presso un esercizio pubblico dove era presente la tifoseria ultras locale e, con il volto travisato e muniti di aste di bandiera, bastoni e cinture, avevano partecipato a uno scontro. Il provvedimento comprendeva anche l'obbligo di comparizione presso l'autorità di polizia durante le partite disputate nella regione, misura per la quale il giudice ha preliminarmente rilevato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di prescrizione soggetta a convalida del giudice per le indagini preliminari. La controversia amministrativa riguarda quindi il solo divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive. Il ricorrente aveva altresì evidenziato la mancata convalida, da parte del GIP, dell'obbligo di comparizione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In questa fase, ha ritenuto non irragionevole la riconduzione dei fatti alle fattispecie dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, poiché gli elementi acquisiti descrivevano una condotta attiva, organizzata e finalizzata alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione, idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico. Il giudice ha ritenuto adeguata l'istruttoria della Questura, basata sugli atti della D.I.G.O.S. e sulle immagini della videosorveglianza esaminate dalla Polizia Scientifica, escludendo allo stato profili evidenti di travisamento dei fatti o di insufficienza istruttoria. La mancata convalida da parte del GIP dell'obbligo di comparizione non incide sul DASPO, poiché le misure amministrative di prevenzione sono autonome rispetto alle valutazioni giudiziarie relative alla prescrizione accessoria. Anche la valutazione di pericolosità sociale, considerati i precedenti DASPO, non è apparsa manifestamente irragionevole o sproporzionata. Nel bilanciamento cautelare è stato ritenuto prevalente l'interesse generale alla sicurezza pubblica rispetto all'interesse del ricorrente, di natura essenzialmente ludica, alla partecipazione alle manifestazioni sportive. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. a) e b), commi 2 e 3, legge n. 401/1989

    “a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)”

    La norma consente l'adozione del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive nei confronti di chi abbia partecipato attivamente a episodi violenti o abbia tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a violenza, minaccia o intimidazione, idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell'ordine pubblico.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e la valutazione della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 6 legge n. 401/1989

    La misura amministrativa di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive è autonoma rispetto all'obbligo di comparizione presso l'autorità di polizia e alle valutazioni del giudice ordinario sulla convalida di quest'ultimo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Il divieto amministrativo di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche quando sia associato all'obbligo di comparizione presso l'autorità di polizia; quest'ultima prescrizione, invece, è soggetta al controllo del giudice ordinario secondo il procedimento di convalida previsto dalla legge.
  • La mancata convalida, da parte del giudice per le indagini preliminari, dell'obbligo di comparizione non determina automaticamente l'illegittimità del DASPO, poiché il divieto di accesso e la prescrizione di presentazione costituiscono misure autonome, sottoposte a distinti controlli giurisdizionali.
  • In sede cautelare, il DASPO presenta fumus sufficiente quando la ricostruzione dell'amministrazione, fondata su atti degli organi investigativi e su immagini di videosorveglianza, evidenzi una condotta attiva e finalizzata alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione, senza manifesti travisamenti dei fatti o carenze istruttorie.
  • La valutazione amministrativa di pericolosità sociale connessa a precedenti DASPO non è manifestamente irragionevole o sproporzionata quando sia sorretta da un'istruttoria concreta e coerente con la condotta accertata.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse generale alla sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse individuale, essenzialmente ludico, alla partecipazione alle manifestazioni sportive.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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