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Sentenza

Sentenza n. 9596/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI Sulla Sentenza n. 2107/2023 pubbl. il 01/03/2023 RG n. 32402/2022 - (GdL Dott.ssa Giovene di Girasole), ritualmente notificata in data 23.03.2023 ED ORA DIVENUTA DEFINITIVA con il quale il Tribunale di Roma Sez. Lavoro testé statuiva: “Accerta il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente, della somma […] di € 500,00 a favore di Rosella Pagliaricci […] e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a provvedere in tal senso. Condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”

Giustizia amministrativa202506322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante accreditamento sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 2107/2023, divenuta definitiva, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero allora competente a provvedere all'accreditamento. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse dimostrato né chiarito l'esecuzione della sentenza, sicché la pretesa della ricorrente doveva essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono più sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 400 euro oltre accessori, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, quale la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo deve verificare l'adempimento dell'Amministrazione rispetto al contenuto del giudicato e può ordinarne l'esecuzione entro un termine determinato, nominando sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • I presupposti del diritto già accertato con sentenza definitiva non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza, che ha funzione esecutiva e non di riesame della controversia definita dal giudicato.
  • Quando il privato allega l'inadempimento di un obbligo risultante da una sentenza e l'Amministrazione, pur costituita, non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura idonea ad assicurare l'effettività dell'ottemperanza, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e, nel caso concreto, a una richiesta del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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