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Ordinanza

Ordinanza n. 2943/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00160/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva accolto la domanda cautelare e disposto l'ammissione con riserva della società alla valutazione tecnico-scientifica del progetto ai fini dell'accesso al finanziamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa richiedente finanziamento)

Prevale il privato

La controversia

Sardegna Ricerche ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Sardegna n. 160/2026, che aveva sospeso gli effetti del provvedimento di non ammissione al finanziamento adottato nei confronti della società Dauvea, disponendone l'ammissione con riserva per consentire la valutazione tecnico-scientifica del progetto. Dal testo emerge che l'amministrazione ha fatto valere un periculum in mora riferito anche all'esigenza di ottenere indicazioni con riguardo ad asserite posizioni analoghe. La controversia sostanziale riguarda l'interpretazione dell'art. 3, lett. r), dell'art. 9 delle disposizioni attuative e dell'Allegato L, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di accesso al finanziamento. Tali questioni sono state ritenute complesse e sono state riservate dal TAR alla fase di merito, nella quale è già fissata udienza pubblica per il 21 ottobre 2026. L'Allegato L risulta inoltre impugnato in via subordinata dalla società.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato la misura adottata dal TAR. Ha ritenuto non apprezzabile il periculum in mora dedotto dall'amministrazione, poiché l'ordinanza di primo grado non attribuisce definitivamente il finanziamento, ma dispone una mera ammissione con riserva, limitata a consentire la valutazione tecnico-scientifica del progetto. Il TAR si è riservato di approfondire nella fase di merito il possesso dei requisiti di accesso al finanziamento, ritenuti sussistenti solo prima facie. Il periculum deve essere valutato in rapporto alla posizione della società ricorrente in primo grado e alla prossimità dell'udienza di merito, non in relazione ad asserite posizioni analoghe rispetto alle quali l'amministrazione chiedeva un orientamento anticipato. Il Collegio ha condiviso la scelta del TAR di riservare al merito l'esame delle complesse questioni interpretative relative all'art. 3, lett. r), all'art. 9 delle disposizioni attuative e all'Allegato L. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare, esaminato dal Consiglio di Stato.

  • art. 3, lett. r), delle disposizioni attuative

    La sua interpretazione rileva ai fini della verifica dei requisiti di accesso al finanziamento; la questione è stata ritenuta complessa e riservata alla fase di merito.

  • art. 9 delle disposizioni attuative

    La sua interpretazione concorre alla verifica dei requisiti di accesso al finanziamento ed è stata ritenuta meritevole di approfondimento nel giudizio di merito.

  • Allegato L delle disposizioni attuative

    Rileva per la verifica dei requisiti di accesso al finanziamento ed è stato impugnato in via subordinata dalla società ricorrente in primo grado.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, il periculum in mora deve essere valutato con riferimento concreto alla posizione della parte direttamente incisa dalla misura cautelare e non può fondarsi esclusivamente su asserite ripercussioni riguardanti posizioni analoghe di terzi.
  • Non sussiste un periculum in mora apprezzabile per l'amministrazione quando la misura cautelare impugnata si limita a disporre l'ammissione con riserva del richiedente a una successiva valutazione tecnico-scientifica, senza riconoscere definitivamente il beneficio finanziario.
  • Quando le questioni interpretative relative ai requisiti di accesso a un finanziamento sono complesse e il giudizio di merito è prossimo, è legittimo riservarne l'approfondimento alla fase di merito, mantenendo medio tempore una misura cautelare di ammissione con riserva.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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