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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03517/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, deducendo, da quanto emerge dal testo, censure relative all'accertamento del reato e all'eccessività della pena. Tuttavia, tali profili non risultavano essere stati devoluti al giudice di appello: l'unico motivo di appello riguardava infatti la richiesta di applicazione della continuazione con un giudicato esterno. Il ricorso lamentava quindi questioni di fatto e di motivazione su temi non oggetto di impugnazione in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze sull'accertamento del reato e sulla misura della pena non erano state proposte in appello, nel quale era stata dedotta soltanto la continuazione con un giudicato esterno. Per il principio devolutivo e i limiti della cognizione del giudice di appello, non possono essere prospettate in cassazione censure di fatto o vizi motivazionali su questioni non impugnate nel grado precedente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure di merito o relative alla motivazione non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando non siano state devolute al giudice di appello.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per sindacare questioni di fatto o vizi motivazionali su profili rimasti estranei all'impugnazione di appello, in applicazione del principio devolutivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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