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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 8773 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - Procedura DOCFA - Immobile "fieristico" - Carattere commerciale - Conseguenze - Inquadramento catastale - Categoria D/3.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il classamento catastale di un immobile fieristico. La società aveva presentato una dichiarazione DOCFA chiedendo l'attribuzione della categoria E/9, mentre l'Ufficio aveva assegnato la categoria D/3. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto la tesi della contribuente, ritenendo il centro fieristico destinato a finalità sociali, culturali e promozionali. L'Ufficio ha impugnato tale decisione in Cassazione, sostenendo che l'attività fieristica, inclusi eventi culturali, sportivi e spettacoli, avesse natura commerciale e imponesse il classamento nella categoria D/3. Il primo motivo, formalmente basato su un vizio di motivazione, è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a contestare l'interpretazione giuridica della normativa. Il secondo motivo, relativo alla violazione delle norme catastali, è stato ritenuto fondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo direttamente nel merito, ha respinto il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che un immobile fieristico destinato a fiere, manifestazioni di promozione economica, eventi culturali o sportivi e spettacoli ha natura commerciale e produce reddito tassabile. Pertanto non può essere classificato nella categoria E, riservata a immobili extra commercium, improduttivi di reddito e non assoggettabili a imposizione. Poiché l'immobile fieristico ha inoltre una destinazione speciale, non riconducibile alle categorie ordinarie A, B e C, il corretto classamento è nella categoria D/3. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6, 61, 62 e 63

    La categoria e la classe catastali devono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari.

    Il classamento deve dipendere dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione ordinaria e permanente dell'immobile, non dalla natura pubblica o privata del proprietario né dalle finalità sociali, culturali o promozionali perseguite.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 5, lett. c)

    Presunzione legale di commercialità per l'attività di gestione di fiere ed esposizioni.

    La gestione di fiere ed esposizioni è considerata commercialmente rilevante; tale presunzione conferma la capacità reddituale dell'immobile destinato a tali attività.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso, insufficiente o contraddittorio esame motivazionale.

    Un motivo formalmente proposto come vizio di motivazione è inammissibile se, nella sostanza, contesta soltanto l'errata applicazione della legge; la censura deve essere qualificata e formulata secondo l'effettivo vizio dedotto.

  • Categorie catastali D/3 ed E/9

    La categoria D/3 comprende immobili speciali destinati a spettacoli e manifestazioni con carattere commerciale. La categoria E/9, invece, riguarda immobili con funzioni pubbliche o collettive sostanzialmente extra commercium, privi di ordinaria capacità reddituale e non destinati allo sfruttamento commerciale.

Massime di principio

  • Per il classamento catastale rilevano soprattutto le caratteristiche intrinseche e la destinazione ordinaria e permanente dell'immobile, non la proprietà pubblica o privata né la generica utilità sociale dell'attività svolta.
  • Un immobile destinato a fiere, esposizioni, spettacoli o manifestazioni culturali e sportive deve essere considerato commerciale quando l'attività genera ricavi o reddito, anche se persegue contemporaneamente finalità promozionali o culturali.
  • La categoria E non è applicabile solo perché l'immobile svolge una funzione collettiva o di interesse pubblico: occorre che sia sostanzialmente extra commercium e privo di ordinaria capacità reddituale.
  • Quando l'immobile ha destinazione commerciale ma caratteristiche speciali e non è riconducibile alle categorie ordinarie A, B o C, deve essere valutata l'assegnazione a una categoria del gruppo D; per gli immobili fieristici e destinati a spettacoli, il riferimento indicato dalla sentenza è la categoria D/3.
  • Nella redazione di un ricorso per cassazione è essenziale distinguere tra vizio di motivazione e violazione di legge: non è sufficiente qualificare formalmente la censura come motivazionale se si contesta, in realtà, la conseguenza giuridica tratta dai fatti accertati.

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