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Sentenza

Sentenza del 23/11/2015 n. 9435 - Comm. Trib. Prov. Milano

Decreto ingiuntivo - Imposta di registro proporzionale - Nullità dell'atto impositivo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stata riconosciuta la nullità dell'atto impositivo nella parte in cui applicava l'imposta di registro proporzionale. L'accordo transattivo enunciato nel decreto ingiuntivo deve essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa, poiché riguarda prestazioni e importi derivanti da un contratto di leasing soggetto a IVA.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale su un accordo transattivo non registrato, enunciato in un decreto ingiuntivo. L'accordo riguardava importi derivanti da un contratto di leasing, operazione soggetta a IVA. Secondo il contribuente, poiché l'oggetto dell'accordo era soggetto a IVA, l'imposta di registro avrebbe dovuto essere applicata in misura fissa e non proporzionale.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    Quando l'atto enunciato riguarda un'operazione soggetta a IVA, l'imposta di registro non è dovuta in misura proporzionale, ma in misura fissa, secondo il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Un'operazione soggetta a IVA non deve essere nuovamente assoggettata a imposta di registro proporzionale sul medesimo presupposto economico, anche quando l'accordo viene enunciato in un decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Quando un decreto ingiuntivo enuncia un accordo transattivo non registrato, occorre verificare autonomamente la natura e il regime fiscale dell'accordo enunciato.
  • Se l'accordo riguarda operazioni soggette a IVA, l'imposta di registro è normalmente applicabile in misura fissa e non proporzionale, in applicazione del principio di alternatività IVA-registro.
  • L'enunciazione dell'accordo in un provvedimento giudiziario non trasforma automaticamente un'operazione soggetta a IVA in un atto imponibile a registro proporzionale.
  • Un avviso di liquidazione che applichi l'imposta di registro proporzionale in contrasto con tale principio può essere impugnato e dichiarato nullo, purché siano dimostrati l'oggetto dell'accordo e la sua riconducibilità a operazioni soggette a IVA.

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