Sentenza del 09/03/2017 n. 425 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Aliquota fiscale - Rendimento relativo alle prestazioni erogate dalla PIA - Individuazione del rendimento di polizza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'aliquota fiscale applicabile al rendimento maturato sulle prestazioni erogate dalla PIA fino al 31 dicembre 2012. Il ricorrente sosteneva l'applicabilità dell'aliquota agevolata del 12,5% prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, contestando una diversa qualificazione o tassazione del rendimento. La questione centrale era individuare il rendimento di polizza, inteso come differenza tra il capitale corrisposto e l'ammontare dei premi riscossi, senza limitarlo al solo risultato della gestione del capitale sul mercato.
La decisione
La sentenza ha affermato che al rendimento maturato fino al 31 dicembre 2012 deve applicarsi l'aliquota del 12,5% prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985. Il rendimento rilevante è quello risultante dalla differenza tra capitale corrisposto e premi riscossi. I rendimenti dei cosiddetti vecchi fondi conservano natura finanziaria, pur derivando da un rapporto assicurativo, quando il fondo utilizza riserve matematiche e sistemi tecnico-finanziari di capitalizzazione tipici delle imprese assicuratrici. Il testo non indica espressamente il dispositivo sulle spese o l'eventuale rinvio, ma il principio affermato è favorevole alla tesi del contribuente.
Norme richiamate
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Il rendimento è costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.
La norma individua il rendimento di polizza mediante il confronto tra capitale erogato e premi versati, senza richiedere che sia considerato esclusivamente il rendimento prodotto dalla gestione di mercato del capitale accantonato. A tale rendimento, maturato fino al 31 dicembre 2012, si applica l'aliquota del 12,5%.
Decreto legislativo n. 124 del 1993, art. 18, comma 1
La deroga prevista dalla disposizione comporta un'implicita equiparazione dei rendimenti dei vecchi fondi ai rendimenti di natura finanziaria, purché ricorrano caratteristiche tecniche quali l'adozione di riserve matematiche e di sistemi di capitalizzazione.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13642 del 2011
È richiamata quale precedente in materia di applicazione dell'aliquota del 12,5% ai rendimenti finanziari maturati sulle prestazioni previdenziali o assicurative, secondo la corretta individuazione della componente di rendimento.
Massime di principio
- Per prestazioni provenienti da vecchi fondi o forme previdenziali con caratteristiche assicurative, il rendimento può beneficiare dell'aliquota del 12,5% per la quota maturata entro il 31 dicembre 2012, se il fondo opera mediante riserve matematiche e capitalizzazione.
- Il rendimento di polizza non coincide necessariamente con il solo risultato della gestione finanziaria sul mercato: può essere determinato come differenza tra capitale liquidato e premi versati, secondo l'art. 6 della legge n. 482 del 1985.
- La natura formalmente assicurativa del fondo non esclude la qualificazione finanziaria dei rendimenti, quando la struttura tecnica e finanziaria del fondo presenta gli elementi tipici della capitalizzazione assicurativa.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra capitale o contributi versati, rendimento maturato e periodo temporale di maturazione, applicando il regime fiscale vigente alla componente e al periodo interessati.
- La corretta applicazione dell'aliquota richiede di verificare la documentazione del fondo, le modalità di calcolo della prestazione, l'esistenza di riserve matematiche e la ripartizione del rendimento maturato prima e dopo il 31 dicembre 2012.
Testo integrale
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