Sentenza del 25/10/2016 n. 5489 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Notificazioni a mezzo posta - Ricevuta di ritorno - Produzione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prova è stata ritenuta insufficiente: l'esito dell'interrogazione del sito di Poste Italiane non è un documento previsto dalla legge come idoneo a comprovare la regolare notificazione dell'atto. Occorre la produzione della ricevuta di ritorno o di altra documentazione legalmente idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica. Il principio è conforme a Cass. nn. 627/2008, 22932/2014 e 9769/2008.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prova della regolare notificazione di un atto tributario effettuata tramite servizio postale. È stato prodotto soltanto un documento, in copia, consistente nell'esito dell'interrogazione del sito di Poste Italiane relativo alla spedizione. La questione era stabilire se tale documento fosse sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica.
Norme richiamate
Disciplina delle notificazioni degli atti tributari a mezzo posta
La regolare notificazione deve essere provata mediante la documentazione prevista dalla legge, normalmente la ricevuta di ritorno o altro atto avente equivalente efficacia probatoria. Una semplice stampa o copia dell'esito della ricerca telematica sul sito del gestore postale non è sufficiente.
Cassazione civile, sentenze nn. 627/2008, 22932/2014 e 9769/2008
La giurisprudenza ribadisce che la prova del perfezionamento della notifica postale richiede la produzione della ricevuta di ritorno o di un documento legalmente idoneo; la mera risultanza informatica del sistema di Poste Italiane non sostituisce tale documentazione.
Massime di principio
- In una controversia sulla notifica postale di un atto tributario, chi sostiene l'avvenuta notificazione deve fornire la ricevuta di ritorno o altra documentazione espressamente riconosciuta dall'ordinamento.
- Una schermata, stampa o copia dell'esito della tracciatura online della spedizione può avere valore meramente informativo, ma non dimostra necessariamente il perfezionamento giuridico della notifica.
- Se manca la ricevuta di ritorno e non viene prodotta altra prova legalmente idonea, la notifica può essere considerata non dimostrata, con conseguenze sfavorevoli per l'amministrazione o per la parte che intende far valere l'atto.
- La valutazione riguarda la prova della notifica e non necessariamente l'inesistenza materiale della spedizione: spedire l'atto e dimostrare giuridicamente la sua regolare notificazione sono profili distinti.
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