Cassazione Civile, Ordinanza n. 04370/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale il cliente ha chiesto di accertare la nullità e quindi ripetere gli importi indebitamente addebitati a vario titolo: tasso di interesse debitore ultralegale, commissione di massimo scoperto, disciplina differenziata delle valute e capitalizzazione degli interessi passivi e delle commissioni. Il Tribunale aveva respinto integralmente le domande ritenendo, per il periodo 1 gennaio 1981-31 dicembre 1996, prescritta l'azione di ripetizione perché il rapporto era stato interessato solo da rimesse solutorie, e per il periodo residuo non provato l'indebito per difetto di assolvimento dell'onere probatorio. La Corte d'appello ha confermato la decisione: ha escluso la genericità dell'eccezione di prescrizione della banca; ha ritenuto, pur astrattamente configurabile un fido di fatto, che la produzione parziale degli estratti conto non consentisse di dimostrare l'indebito; ha rigettato l'istanza di esibizione documentale perché indeterminata, non preceduta da richiesta ex art. 119 TUB e comunque riferita a documentazione ultradecennale. In Cassazione il cliente ha articolato sette motivi: violazione del principio di non contestazione; motivazione apparente e omesso esame degli estratti conto; violazione delle norme sulle presunzioni semplici; violazione dell'art. 1194 c.c. sull'imputazione dei pagamenti; violazione degli artt. 119 TUB e 210 c.p.c. per il rigetto dell'esibizione; violazione delle norme su interessi, anatocismo, prescrizione e onere della prova; e vizio motivazionale per illogicità e omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi e il sesto fossero in realtà diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; che il quarto motivo fosse privo della necessaria specificità perché evocava l'art. 1194 c.c. senza spiegare in che modo la norma fosse stata violata; che il quinto motivo fosse infondato/inammissibile perché la decisione impugnata era conforme al consolidato orientamento secondo cui la richiesta ex art. 210 c.p.c. per ottenere la documentazione bancaria dell'ultimo decennio presuppone una previa richiesta alla banca e il decorso di novanta giorni; che il settimo motivo fosse inammissibile per commistione di censure eterogenee e perché, essendo l'appello introdotto nel 2017, operava la preclusione all'omesso esame di fatto decisivo nei termini indicati dalla disciplina richiamata dalla Corte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della banca e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione e localizzazione degli atti e delle difese rilevanti; la sua mancanza comporta inammissibilità dei motivi
art. 115 c.p.c.
la non contestazione è apprezzamento riservato al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale estremo
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
art. 360 c.p.c.
la Corte richiama i limiti dei motivi per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, escludendo che possano trasformarsi in una rivalutazione del merito
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici sono apprezzate dal giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'inosservanza dei loro requisiti legali, non la diversa inferenza probabilistica
art. 2729 c.c.
la censura è ammissibile solo se il giudice fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si contesti la sola ricostruzione fattuale
art. 1194 c.c.
il ricorrente lo invoca per l'imputazione dei pagamenti, ma la Corte rileva che la censura è apodittica e priva di specifica correlazione con la sentenza impugnata
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993
il cliente può ottenere copia della documentazione bancaria dell'ultimo decennio, anche mediante istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., ma solo se la richiesta sia stata previamente formulata e siano decorsi novanta giorni senza consegna
art. 210 c.p.c.
l'ordine di esibizione non è sostitutivo automatico della richiesta ex art. 119 TUB e può essere richiesto solo nel rispetto dei relativi presupposti
art. 1283 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di anatocismo e capitalizzazione, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità delle censure
art. 1284 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di interessi, senza esame nel merito per difetto di specificità delle doglianze
art. 1422 c.c.
richiamato dal ricorrente nel contesto delle domande di nullità/ripetizione, senza autonoma applicazione decisoria
art. 1460 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della pronuncia
art. 2033 c.c.
richiamato dal ricorrente come base della ripetizione dell'indebito; la Corte non ne esamina il merito perché le censure sono inammissibili
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per l'onere della prova; la Corte ribadisce che la prova dell'indebito grava su chi agisce in ripetizione
art. 2946 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione; la Corte conferma comunque il rigetto delle doglianze per inammissibilità
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
il motivo è inammissibile quando la questione è già decisa in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del consigliere delegato di definizione in rito con inammissibilità
art. 380-bis.1 c.p.c.
regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 96 c.p.c.
in caso di decisione conforme alla proposta viene applicata la condanna ulteriore per responsabilità aggravata, con liquidazione di una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 360, penultimo comma, c.p.c.
per i giudizi soggetti alla nuova disciplina è preclusa la deduzione dell'omesso esame di fatto decisivo nei termini prospettati dal ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove, l'apprezzamento delle presunzioni, la ricostruzione dei fatti o la sufficienza della motivazione sono inammissibili se mascherate come violazioni di legge o vizi motivazionali.
- La deduzione della non contestazione richiede la specifica trascrizione o localizzazione delle difese avversarie rilevanti; inoltre l'accertamento dell'esistenza e dell'efficacia della non contestazione appartiene al giudice di merito.
- La denuncia di violazione delle norme sulle presunzioni semplici è ammissibile solo se si indica quale requisito legale di gravità, precisione e concordanza sia stato violato; non basta prospettare una diversa lettura degli indizi.
- Chi agisce in ripetizione di indebito su un rapporto di conto corrente deve allegare e provare l'indebito; la produzione incompleta della serie degli estratti conto può impedire l'accertamento del credito restitutorio.
- L'istanza di esibizione della documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. è utilizzabile per ottenere copia della documentazione ex art. 119 TUB solo se vi sia stata una previa richiesta alla banca e il decorso del termine di novanta giorni senza consegna.
- Il ricorso per cassazione deve essere articolato con specificità e coerenza, evitando la mescolanza di censure eterogenee e l'uso promiscuo di motivi incompatibili tra loro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04282/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04283/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04285/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04287/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_civile · 19 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2025 del 19/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →