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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16163 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il loro appello. La CTR aveva ritenuto che l'atto si fosse limitato a contestare l'avviso di accertamento senza indicare adeguatamente l'oggetto della domanda e le censure contro la decisione di primo grado. I ricorrenti hanno dedotto, da un lato, la contraddittorietà della motivazione e, dall'altro, la violazione degli artt. 53 e 54 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che in appello fosse legittimo riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado per ottenere il riesame della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo sufficiente, ai fini della specificità dei motivi di appello, la riproposizione delle argomentazioni già formulate nel ricorso introduttivo quando esse esprimano il dissenso dalla decisione di primo grado e mirino al riesame della pretesa tributaria. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    L'articolo disciplina il contenuto dell'atto di appello e l'onere di specificità dei motivi di impugnazione.

    Nel processo tributario l'onere di specificità è assolto anche mediante la riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte in primo grado, se da esse emerge il dissenso dalla decisione impugnata e la volontà di ottenere il riesame della controversia.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54

    La norma riguarda le controdeduzioni dell'appellato nel giudizio tributario.

    È richiamata nel motivo di ricorso insieme all'art. 53, nel contesto della disciplina dell'appello tributario e del suo carattere devolutivo.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione.

    È stata richiamata esclusivamente per il deposito della memoria dei ricorrenti e non costituisce il fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno: non serve necessariamente formulare critiche autonome e formalmente nuove contro ogni passaggio della sentenza, purché l'atto manifesti chiaramente il dissenso dalla decisione e chieda il riesame della controversia.
  • La riproposizione delle stesse difese e argomentazioni utilizzate in primo grado può essere sufficiente quando tali argomentazioni mirano a contestare la fondatezza o la legittimità dell'avviso di accertamento e, implicitamente o esplicitamente, la decisione che le ha respinte.
  • Un appello non dovrebbe essere dichiarato inammissibile solo perché ripete le ragioni già esposte in primo grado; occorre verificare se dal suo contenuto sia individuabile la volontà di contestare la sentenza e l'oggetto del riesame richiesto.
  • Resta comunque opportuno indicare espressamente i passaggi della sentenza contestati, le ragioni del dissenso e le conclusioni richieste, così da ridurre il rischio di una dichiarazione di inammissibilità.

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