Sentenza del 17/03/2016 n. 1569 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Onere della prova - Attore in senso sostanziale - Amministrazione Finanziaria - Elementi indicatori maggior reddito - Assenza elementi - Illegittimità avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima perché l'Amministrazione finanziaria non aveva fornito elementi specifici e sufficienti per dimostrare l'esistenza di un maggior reddito e l'indeducibilità dei costi. In assenza di adeguati elementi indicatori e a fronte della documentazione prodotta dalla società, gli avvisi di accertamento sono stati annullati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato gli avvisi di accertamento con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti dall'Amministrazione non inerenti e non adeguatamente documentati. La contribuente ha prodotto la documentazione contabile e fiscale dimostrando che i costi erano stati imputati secondo il principio di competenza e che sussisteva il requisito dell'inerenza. La controversia riguardava quindi la sufficienza degli elementi posti dall'Amministrazione a fondamento della pretesa e la ripartizione dell'onere della prova.
Norme richiamate
Principio generale dell'onere della prova nel procedimento tributario
L'Amministrazione finanziaria, quale attore in senso sostanziale, deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, indicando specificamente gli elementi e le circostanze da cui emerge il maggior reddito.
Principio di inerenza dei costi
Un costo è deducibile quando è collegato all'attività d'impresa e risulta funzionale alla produzione del reddito; la contestazione dell'inerenza deve essere supportata da elementi concreti e specifici.
Principio di competenza
I costi devono essere imputati al periodo d'imposta cui si riferiscono, secondo la loro maturazione economica, e non semplicemente in base al momento del pagamento.
Massime di principio
- In un accertamento tributario l'Amministrazione non può limitarsi a formulare contestazioni generiche: deve indicare e dimostrare gli elementi concreti che giustificano il maggior reddito o il recupero a tassazione.
- Quando vengono contestati costi aziendali, il contribuente dovrebbe conservare e produrre fatture, contratti, ordini, pagamenti e ogni documento utile a dimostrare sia l'inerenza sia la corretta imputazione per competenza.
- La mera valutazione dell'Amministrazione secondo cui un costo è non inerente o non documentato non è sufficiente se non è accompagnata da motivazioni specifiche e da elementi probatori verificabili.
- Se il contribuente fornisce una documentazione coerente e l'Amministrazione non dimostra concretamente l'inesistenza, l'estraneità o l'indeducibilità dei costi, l'avviso di accertamento può essere annullato.
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