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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28091/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per un delitto previsto dagli artt. 453 e 455 c.p. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione della decisione di responsabilità, sostenendo che essa fosse fondata su un compendio probatorio insufficiente e contraddittorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una rivalutazione del merito, attività precluse al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza non fosse consentita in sede di legittimità perché diretta a sovrapporre una nuova valutazione delle prove a quella dei giudici di merito e a sindacare la logica della motivazione mediante confronto con possibili modelli argomentativi esterni. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici e sorretta da corretti argomenti giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 453 c.p.

    Norma richiamata come base del reato contestato in concorso con l'art. 455 c.p.; dal testo non emerge la specifica qualificazione fattuale della condotta oltre il rinvio al delitto accertato nei gradi di merito.

  • art. 455 c.p.

    Norma richiamata quale titolo di reato per la condanna confermata in appello; dal testo non si ricava la descrizione concreta della fattispecie oltre il riferimento al delitto contestato.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    È richiamato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né rivalutare la tenuta logica della sentenza mediante confronto con modelli argomentativi esterni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, né di verificare la decisione confrontandola con schemi argomentativi estranei alla sentenza impugnata.
  • Quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo logicamente coerente delle ragioni del convincimento e applichi corretti criteri giuridici, la censura di insufficienza o contraddittorietà della prova non può trovare accoglimento in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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