Risoluzione n. 80 del 4/08/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che anche un soggetto estero identificato in Italia tramite rappresentante fiscale può avvalersi del plafond per acquisti senza IVA, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, DPR n. 633/1972. Precisa però che il plafond matura solo per le operazioni che restano imponibili in capo al soggetto non residente, mentre non si forma per le operazioni interne soggette a reverse charge in capo al cessionario o committente residente.
Plafond IVA per soggetti non residenti con rappresentante fiscale
Plafond IVA per soggetti non residenti con rappresentante fiscale
La risoluzione affronta il tema della possibilità, per un soggetto non residente identificato in Italia tramite rappresentante fiscale, di utilizzare il c.d. plafond IVA per effettuare acquisti di beni e servizi senza imposta. L’Agenzia delle Entrate conferma l’applicabilità del beneficio anche ai soggetti esteri, pur precisando i limiti di maturazione del plafond in relazione alla tipologia di operazioni effettuate.
Quesito posto
La società Alfa, con sede in Svizzera e appartenente al gruppo multinazionale Beta, svolge attività di acquisto e rivendita di prodotti del gruppo. I beni sono stoccati in magazzini centrali situati in diversi Stati europei, tra cui l’Italia, e poi rivenduti alle società del gruppo che gestiscono i negozi al dettaglio.
Per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, Alfa ha nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del DPR n. 633/1972. La società afferma di avere maturato un ammontare di operazioni attive idoneo a generare plafond, superiore al 10% del volume d’affari, e chiede se, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, possa ancora beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza addebito di IVA tramite il proprio rappresentante fiscale.
Tesi del contribuente
Alfa richiama l’art. 8, secondo comma, del DPR n. 633/1972 e la risoluzione n. 102 del 21 giugno 1999, secondo cui la disciplina del plafond si applica anche alle società estere che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia. Secondo la società, il mutato tenore dell’art. 17 non avrebbe eliminato il principio per cui il rappresentante fiscale esercita non solo gli obblighi ma anche i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA.
La società osserva inoltre che la riforma del 2010 ha esteso il reverse charge alle operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti, anche se identificati in Italia, determinando una più frequente posizione creditoria verso l’Erario. Da ciò deduce che il rappresentante fiscale dovrebbe poter utilizzare il plafond per acquisti e importazioni senza IVA. A supporto, richiama anche l’art. 164 della direttiva 2006/112/CE, che riconosce il beneficio del plafond, in generale, a tutti i soggetti passivi IVA, residenti e non residenti.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il sistema del plafond ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del DPR n. 633/1972, che consente a chi effettua esportazioni di acquistare senza IVA nei limiti dei corrispettivi realizzati nell’anno solare precedente, o nei dodici mesi precedenti nei casi di plafond mobile consentiti dall’art. 2, comma 2, della legge n. 28/1997.
Il beneficio è subordinato alla condizione che l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni agevolanti sia superiore al 10% del volume d’affari, come previsto dall’art. 1 del D.L. n. 746/1983. Viene inoltre ricordato che i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie concorrono alla determinazione del plafond e delle relative percentuali, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.L. n. 331/1993.
L’Agenzia richiama altresì:
- l’art. 8, primo comma, lettera c), che consente la fruizione dell’agevolazione per cessioni di beni diversi da fabbricati e aree fabbricabili e per prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che effettuano esportazioni o cessioni intracomunitarie;
- gli artt. 8-bis e 9, che riconoscono analoga facoltà per operazioni assimilate alle esportazioni e per servizi internazionali;
- l’art. 35-ter del DPR n. 633/1972, relativo all’identificazione diretta del non residente;
- l’art. 17, terzo comma, del medesimo DPR, relativo alla nomina del rappresentante fiscale.
Soluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma che, pur nel mutato quadro normativo derivante dal D.lgs. n. 18/2010, il rappresentante fiscale può effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del DPR n. 633/1972, in continuità con quanto già chiarito nella risoluzione n. 102/1999.
La conferma opera anche per i soggetti esteri identificati nel territorio dello Stato, sia mediante identificazione diretta sia tramite rappresentante fiscale, quando ricorrano i requisiti previsti dalla legge.
Limiti e precisazioni sulla formazione del plafond
La risoluzione distingue però le operazioni che effettivamente fanno maturare il plafond da quelle che non vi concorrono.
Il soggetto estero identificato in Italia realizza operazioni rilevanti ai fini IVA che danno titolo al plafond quando pone in essere:
- esportazioni;
- cessioni intracomunitarie;
- cessioni di beni e/o prestazioni di servizi interne non imponibili ex artt. 8-bis e 9 nei confronti di altri soggetti non residenti o di privati.
Viceversa, non matura alcun plafond quando effettua:
- cessioni di beni interne verso soggetti passivi residenti o assimilati di cui all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c);
- prestazioni di servizi interne verso soggetti passivi residenti o assimilati di cui all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c).
In tali ipotesi, infatti, il debito d’imposta si trasferisce al cessionario o committente stabilito in Italia, che assolve l’IVA mediante reverse charge ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del DPR n. 633/1972. Di conseguenza, le operazioni non generano plafond in capo al soggetto non residente.
Conclusione
La risoluzione afferma quindi che il beneficio del plafond spetta anche ai soggetti non residenti identificati in Italia tramite rappresentante fiscale, ma solo con riferimento alle operazioni che, secondo la disciplina IVA, restano imputabili al soggetto estero e consentono la formazione del plafond. Le operazioni interne assoggettate a reverse charge non producono invece alcuna maturazione del plafond in capo al non residente.
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