Risoluzione n. 79 del 29/07/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il credito IRAP richiesto in compensazione da contribuenti non più tenuti alla dichiarazione può essere indicato nella sezione II del quadro RX del modello Unico, con codice tributo 3800, anche se la dichiarazione IRAP non è più presentabile in forma unificata.
IRAP: recupero eccedenze pregresse nel modello Unico
IRAP – Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico
La risoluzione affronta il tema del recupero del credito emergente dalla dichiarazione IRAP quando il contribuente non è più tenuto a presentare la relativa dichiarazione annuale. Il chiarimento riguarda, in particolare, la possibilità di indicare tale eccedenza nel modello Unico nonostante il divieto di presentazione della dichiarazione IRAP in forma unificata previsto dalla normativa vigente.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale IRAP non può essere presentata in forma unificata.
La questione posta all’Amministrazione finanziaria riguarda l’effetto di tale disposizione sulla possibilità di riportare nel modello Unico il credito IRAP già richiesto in compensazione nella dichiarazione precedente, da parte di soggetti che non presentano più la dichiarazione IRAP.
Chiarimento fornito dall’Amministrazione
La risoluzione afferma che la sezione II del quadro RX della dichiarazione unificata è destinata ad accogliere le eccedenze d’imposta richieste in compensazione nella dichiarazione precedente, quando nel periodo d’imposta successivo non sia più presente la relativa dichiarazione o il corrispondente quadro.
Di conseguenza, tale sezione può essere utilizzata anche per esporre l’eccedenza IRAP richiesta in compensazione da contribuenti per i quali è cessato l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IRAP.
Effetti pratici sulla compilazione del modello Unico
L’Amministrazione precisa che il fatto che la dichiarazione IRAP non possa più essere presentata in forma unificata non incide sulla possibilità di indicare nel modello Unico l’eccedenza spettante al contribuente non più obbligato alla dichiarazione.
In termini operativi, l’eccedenza di imposta regionale sulle attività produttive:
- richiesta in compensazione nel periodo d’imposta precedente;
- riferita a un contribuente non più obbligato alla presentazione della dichiarazione IRAP; può essere esposta nella sezione II del quadro RX del modello Unico.
Codice tributo da indicare
Per l’esposizione del credito nel quadro RX, la risoluzione indica il codice tributo 3800.
Conclusione
Il documento conclude che il credito IRAP maturato e richiesto in compensazione può essere correttamente recuperato nel modello Unico anche quando il contribuente non è più tenuto alla presentazione della dichiarazione IRAP, mediante compilazione della sezione II del quadro RX con codice tributo 3800.
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