Risoluzione n. 76 del 27/07/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 76/E del 27 luglio 2011 chiarisce che le agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di fondi rustici in territori montani si applicano anche alle sentenze di accertamento dell’usucapione speciale ex articolo 1159-bis, comma 1, c.c., quando l’acquisto realizzi arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici. Vengono quindi superati i precedenti orientamenti restrittivi dell’Agenzia.
Applicabilità delle agevolazioni fiscali ai giudizi di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale in territori montani
Applicabilità delle agevolazioni fiscali all’usucapione speciale in area montana
La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro e delle altre imposte indirette, delle sentenze che accertano l’acquisto della proprietà per usucapione speciale della piccola proprietà rurale, ai sensi dell’articolo 1159-bis, comma 1, c.c., in relazione ai fondi rustici situati in territori montani. L’obiettivo è stabilire se tali pronunce possano beneficiare del regime agevolato previsto dall’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 346, che rinvia all’articolo 9, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 601.
Quesito posto dal contribuente
L’istante, titolare di un’azienda agricola iscritta tra i piccoli imprenditori - coltivatori diretti, aveva proposto ricorso al Tribunale per la regolarizzazione del titolo di proprietà di fondi rustici siti in territorio montano. Chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale del decreto di riconoscimento del diritto di proprietà per avvenuta usucapione speciale e, in particolare, se fosse applicabile il regime agevolato previsto per i trasferimenti di fondi rustici in territori montani finalizzati all’arrotondamento o all’accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La contribuente sosteneva che le agevolazioni dell’articolo 4 della legge n. 346 del 1976 dovessero applicarsi anche al decreto di riconoscimento della proprietà per usucapione speciale. A supporto della tesi richiamava l’articolo 1159-bis, comma 1, c.c., che disciplina l’acquisto per possesso continuato per quindici anni di fondi rustici con fabbricati in comuni montani, nonché la sentenza della Corte di Cassazione 16 giugno 2010, n. 14520.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 346 ha introdotto l’articolo 1159-bis c.c., disciplinando due ipotesi di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale:
- al comma 1, l’acquisto della proprietà per possesso continuato per quindici anni di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni montani;
- al comma 2, l’acquisto della proprietà per decorso di cinque anni dalla trascrizione del titolo di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, sempre per fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni montani.
L’articolo 4 della stessa legge prevede che ai trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, si applicano le agevolazioni dell’articolo 9, comma 2, del DPR n. 601 del 1973.
Quest’ultima norma dispone che, nei territori montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, se effettuati a scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, sono soggetti a imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenti da imposta catastale.
Precedenti orientamenti dell’Agenzia e loro superamento
La risoluzione richiama i precedenti chiarimenti contenuti nelle risoluzioni n. 201/E del 2 agosto 2007 e n. 244/E del 16 giugno 2008, secondo cui l’agevolazione dell’articolo 4 della legge n. 346 del 1976 sarebbe stata applicabile solo ai trasferimenti di cui all’articolo 1159-bis, comma 2, c.c., e non anche agli acquisti a titolo originario previsti dal comma 1.
Tale interpretazione era fondata sul tenore letterale della norma, che parlava di trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma degli articoli precedenti, e veniva quindi letta come riferita ai soli acquisti da chi non è proprietario, non agli acquisti per possesso continuato.
Orientamento della giurisprudenza di legittimità
La risoluzione evidenzia che l’impostazione restrittiva dell’Agenzia non trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14520 del 16 giugno 2010, ha affermato che l’articolo 4 della legge n. 346 del 1976 rende applicabili le agevolazioni dell’articolo 9, comma 2, del DPR n. 601 del 1973 anche all’usucapione, poiché i trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma degli articoli precedenti comprendono pure l’usucapione speciale.
Secondo la Corte, non vi è una ragione valida per limitare il richiamo alla sola ipotesi di cui all’articolo 1159-bis, comma 2, c.c., trattandosi comunque di acquisto a non domino e quindi non derivativo.
Nuovo orientamento espresso dalla risoluzione
Alla luce delle argomentazioni giurisprudenziali, l’Agenzia rivede il precedente orientamento e afferma che l’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 346 deve intendersi riferito a tutti gli acquisti di proprietà disciplinati dalla legge stessa, compresa l’ipotesi di acquisto per possesso continuato per quindici anni ex articolo 1159-bis, comma 1, c.c.
Ne consegue che le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 9, comma 2, del DPR n. 601 del 1973 trovano applicazione anche alle sentenze che accertano l’usucapione speciale di fondi rustici in territori montani, purché tali acquisti realizzino arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici.
Effetti fiscali concreti
Le sentenze di accertamento dell’usucapione di terreni situati in territori montani, a favore di coltivatori diretti, devono quindi essere assoggettate al regime agevolato previsto dalla normativa richiamata, con:
- imposta di registro in misura fissa;
- imposta ipotecaria in misura fissa;
- esenzione dall’imposta catastale.
La condizione essenziale è che l’acquisto determini effettivamente arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici.
Superamento dei precedenti chiarimenti
La risoluzione afferma espressamente che, in conseguenza del nuovo orientamento, devono intendersi superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 201/E del 2 agosto 2007 e n. 244/E del 16 giugno 2008.
Indicazioni finali agli uffici
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Testo integrale
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