Sentenza del 16/04/2018 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Addizionale all'Ires - Art. 81 commi 16, 17 e 18 Legge 112/2008 - Dichiarazione illegittimità costituzionale - Norma - Applicazioni retroattive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso relativo alle somme versate in applicazione dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, della Legge n. 112/2008. Tali disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10/2015. La questione riguardava quindi gli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità e la possibilità di ottenere il rimborso di somme versate sulla base della norma poi eliminata dall’ordinamento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La dichiarazione di illegittimità costituzionale opera, in linea generale, ex tunc, poiché considera la norma invalida sin dall’origine. L’unico limite riguarda i rapporti già definitivamente esauriti, ad esempio per decadenza, prescrizione o altri fatti estintivi. Il rapporto non era esaurito, perché derivava dall’impugnazione del diniego di rimborso e non risultavano decadenza o prescrizione. Il contribuente ha quindi diritto al rimborso, purché tempestivamente richiesto, delle somme versate in applicazione della norma incostituzionale.
Norme richiamate
Art. 81, commi 16, 17 e 18, Legge n. 112/2008
Prevedeva l’addizionale IRES oggetto della controversia. La norma è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima.
Sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, della Legge n. 112/2008. La pronuncia produce effetti retroattivi, salvo che il rapporto sia ormai definitivamente esaurito.
Massime di principio
- La dichiarazione di incostituzionalità elimina normalmente la norma con effetto retroattivo, come se essa fosse invalida sin dall’origine.
- Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate in base a una norma dichiarata incostituzionale, se la richiesta è stata presentata tempestivamente.
- Un diniego di rimborso ancora impugnato mantiene aperto il rapporto tributario: esso non è considerato esaurito solo perché il pagamento è già avvenuto.
- La retroattività non opera quando il rapporto si è definitivamente consolidato, ad esempio per decadenza, prescrizione, giudicato o altri eventi estintivi.
- In casi analoghi occorre verificare sia la tempestività dell’istanza di rimborso sia l’assenza di decadenza, prescrizione o giudicato, oltre al collegamento diretto tra il pagamento e la norma dichiarata incostituzionale.
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