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Sentenza

Sentenza n. 2115/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dichiarato definitivamente esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 542/2025, con il quale era stato ingiunto all’Unione dei Comuni resistente il pagamento di euro 6.000, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo il 29 settembre 2025 e notificato ai fini dell’esecuzione il 2 ottobre 2025. L’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ritualmente instaurata la procedura di ottemperanza, in quanto il titolo esecutivo era stato notificato, il decreto era divenuto esecutivo ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Poiché il titolo risultava ancora ineseguito e non erano emersi motivi giustificativi dell’inadempimento, il Collegio ha dichiarato persistente l’obbligo dell’Unione dei Comuni di dare integrale esecuzione al decreto, detraendo eventuali somme già versate. L’ente è stato posto in condizione di adempiere entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il Segretario generale del Comune di Alì, o un suo delegato, dovrà provvedere quale commissario ad acta, entro ulteriori 90 giorni e su istanza del ricorrente. Il TAR ha escluso il rimborso delle eventuali spese di precetto, ritenendo che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza sia riconducibile alla libera scelta del creditore. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 800, oltre accessori di legge e contributo unificato; sono stati altresì posti a carico dell’ente i compensi del commissario, da liquidarsi separatamente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, utilizzata per imporre all’amministrazione l’esecuzione del titolo e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell’esecuzione del giudicato mediante ottemperanza; il ricorso a tale strumento esecutivo non comprende il rimborso delle eventuali spese di precetto.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto presupposto per la procedibilità dell’esecuzione.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il termine di decadenza per la presentazione della nota relativa ai compensi del commissario ad acta decorre dalla conclusione dell’incarico e non dall’eventuale successivo deposito della relazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia stato notificato, sia divenuto definitivamente esecutivo e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la persistente inesecuzione del titolo esecutivo e in mancanza di giustificazioni dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’ente di adottare tutte le determinazioni amministrative e contabili necessarie per il pagamento integrale delle somme dovute, detratte quelle eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva su istanza della parte creditrice qualora l’amministrazione rimanga ulteriormente inadempiente.
  • Le eventuali spese di precetto non sono dovute nell’ambito dell’ottemperanza quando il creditore abbia scelto liberamente strumenti esecutivi diversi dall’azione prevista dall’art. 112 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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