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Sentenza

Sentenza n. 12891/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: "per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023 (doc. n. 1), nella parte in cui l'Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. per l'anno 2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis)." Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA il 3\6\2024 : “per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023 (doc. n. 1), nella parte in cui l’Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. per l’anno 2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis).”

Giustizia amministrativa202316084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per l'anno 2024, nella parte relativa all'inserimento della società ricorrente tra le altre amministrazioni locali

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, contestando la propria inclusione nel settore delle altre amministrazioni locali e chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti. Dal testo emerge che la controversia concerneva la legittimità della ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali dedotti, ritenendo preliminare e decisiva la questione di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche spetti alla Corte dei conti. Ha indicato la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. In ragione della complessità della questione, ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 23-quater, comma 2, d.l. 137/2020

    La disposizione è richiamata in quanto dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; il testo non espone ulteriori contenuti interpretativi.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

  • art. 1, comma 3, l. 196/2009

    È la base normativa dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • La cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche spetta alla Corte dei conti e non al giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda nei termini previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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