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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15399/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la loro responsabilità per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione dell'azienda mediante contratto di affitto e dissipazione di somme, titoli e crediti). Il ricorso è composto da quattro motivi principali: 1) contestazione della rilevanza penale del contratto di affitto d'azienda, definito dagli imputati atto lecito volto a salvaguardare posti di lavoro, marchio e credito; 2) censura circa la mancata prova delle condotte distrattive contestate al capo 3) (compensi all'amministratrice, mancata riscossione di crediti, valori di titoli e contabilità), con doglianza di travisamento della prova; 3) violazione del diritto alla prova per non aver disposto la rinnovazione parziale del dibattimento e non aver ammesso la consulenza contabile di parte; 4) presunta duplicazione di imputazione (ne bis in idem) tra il capo 1) relativo alla distrazione dell'azienda mediante affitto e il capo 3) relativo alla mancata corresponsione di euro 645.707, cioè contestazione della stessa condotta in due capi diversi.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto e dichiarato inammissibili o infondati i primi tre motivi nella parte relativa alla valutazione di merito e alla richiesta di rinnovazione probatoria, richiamando i limiti del giudizio d'appello nel rito abbreviato e la consolidata giurisprudenza sulla valutazione degli indici di fraudolenza nell'affitto d'azienda. Ha però accolto parzialmente i motivi relativi alla sovrapposizione degli addebiti: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla condotta indicata al capo 3), lett. c) perché assorbita nella condotta di cui al capo 1). Ha altresì annullato la sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, quanto al trattamento sanzionatorio e quanto alla condotta indicata al capo 3), lett. g), disponendo nuovo giudizio su tali punti. Nel resto il ricorso è stato rigettato, con conferma delle affermazioni di responsabilità per le altre condotte contestate.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 216 comma 1, n. 1

    La Corte ha ritenuto che la mancata riscossione di crediti e la cessione/affitto di azienda possano concorrere a integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché il patrimonio inteso anche come crediti costituisce oggetto di depauperamento a danno dei creditori

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219 comma 1 e comma 2 cpv. n. 1

    Norma richiamata come aggravante delle condotte contestate (pluriaggravazione) nei reati di bancarotta fraudolenta

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Richiamata come fondamento delle censure in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) dedotte dai ricorrenti

  • codice di procedura penale, art. 603 comma 2 e comma 3

    La Corte ha richiamato i limiti e le condizioni per l'ammissione della rinnovazione istruttoria in appello nel rito abbreviato: l'integrazione è possibile solo se l'assunzione della prova è "assolutamente necessaria" o se emergono prove nuove idonee a incidere sulla valutazione complessiva

  • codice di procedura penale, art. 649

    Riferimento alla doglianza di ne bis in idem tra capi di imputazione; la Corte ha valutato che in parte vi era sovrapposizione e ha annullato per assorbimento una specifica contestazione

  • codice civile, art. 1456

    Richiamato in relazione al diritto potestativo di risoluzione del contratto in caso di inadempimento; la sentenza ha osservato che non è stata esercitata la risoluzione nonostante l'inadempimento

  • codice civile, art. 2426, n. 8

    Norma sui criteri di iscrizione dei crediti in bilancio; la Corte ha distinto tra valutazioni di trasparenza contabile (svalutazioni) e la prova di una intenzionale rinuncia a esigere crediti rilevante penalmente

  • codice civile, art. 2389

    Richiamato sul tema delle delibere assembleari di liquidazione dei compensi agli amministratori: la regolarità formale della delibera non esclude il controllo sulla congruità in relazione alla crisi aziendale

  • D.M. 19 settembre 2012, n. 140, art. 19

    Richiamato dalla difesa in tema di parametri di liquidazione dei compensi; la Corte ha osservato che tale norma riguarda amministratori giudiziari e non la remunerazione gestionale degli amministratori sociali

Massime di principio

  • Un contratto di affitto d'azienda stipulato con una società "correlata" e caratterizzato da canoni incongrui o da mancata corresponsione rilevante può integrare gli indici di bancarotta fraudolenta patrimoniale quando determini lo "svuotamento" del patrimonio destinato a garantire i creditori
  • Nel rito abbreviato la possibilità per il giudice d'appello di disporre l'integrazione probatoria è fortemente limitata: la rinnovazione è ammessa solo se la prova è "assolutamente necessaria" o se si tratta di prova nuova emersa dopo il primo grado; l'opzione per il rito "secco" riduce la facoltà di contestare in cassazione la mancata acquisizione di prova
  • In casi di mancato rinvenimento di risorse, l'onere di spiegare la destinazione dei beni spetta al fallito/amministratore: l'assenza di spiegazioni probanti può consentire una presunzione di distrazione, salvo convincente prova contraria
  • La regolare delibera assembleare che autorizzi compensi elevati non esclude, nel contesto di crisi aziendale, l'accertamento della loro incongruità e la qualificazione delle somme come distrazione patrimoniale se risultano pregiudizievoli per la massa creditoria
  • La semplice annotazione contabile o la mancata svalutazione di crediti in bilancio non è di per sé indice certo di bancarotta: occorre dimostrare l'effettiva e volontaria rinuncia al recupero del credito o altre circostanze che facciano emergere la finalità distrattiva
  • Gli addebiti devono essere formulati evitando duplicazioni: se una condotta è sostanzialmente la stessa rispetto a più capi, il giudice deve verificare l'eventuale assorbimento o la necessità di riformulare l'imputazione per evitare ne bis in idem o motivazioni illogiche

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