Sentenza n. 7038/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una nuova stazione radio base, adottato all’esito della conferenza di servizi; in appello era impugnata la sentenza del TAR Campania n. 4519/2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Wind Tre aveva impugnato in primo grado il diniego comunale e, in appello, aveva censurato il capo della sentenza del TAR Campania che aveva escluso la formazione del silenzio-assenso sull’istanza. Le amministrazioni hanno proposto appello incidentale sostenendo: che l’infrastruttura dovesse qualificarsi come nuova costruzione vietata dall’art. 12, comma 3, delle NTA del PTP; che l’applicazione dell’art. 21 delle NTA fosse subordinata alla previa localizzazione dell’intervento da parte del Ministero; e che il TAR avesse omesso di pronunciarsi sull’obbligatorietà del coinvolgimento dell’Ente Parco. Nel corso dell’appello il Comune ha riconvocato la conferenza di servizi, coinvolgendo la Soprintendenza, e ha adottato un nuovo diniego sulla base del parere paesaggistico negativo. Wind Tre ha quindi dichiarato di non avere più interesse all’appello principale; le amministrazioni hanno mantenuto l’interesse all’appello incidentale.
La decisione
L’appello principale di Wind Tre è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come espressamente dichiarato dalla società dopo l’adozione del nuovo diniego, autonomamente impugnato. È dichiarato improcedibile anche l’appello incidentale: il nuovo diniego deriva da un rinnovato procedimento, con il coinvolgimento della Soprintendenza e per ragioni diverse, sicché il precedente atto è stato superato e le contestazioni della società si sono trasferite sul nuovo provvedimento. Il Consiglio di Stato precisa comunque che l’appello incidentale sarebbe infondato: anche ove l’impianto fosse una nuova costruzione vietata dall’art. 12, comma 3, delle NTA, la sua realizzazione può essere consentita nei limiti dell’art. 21, previa autorizzazione favorevole della Soprintendenza; il diniego originario era dunque illegittimo per non avere acquisito prima il punto di vista dell’autorità paesaggistica. L’art. 21 e le circolari richiamate non richiedono una previa localizzazione ministeriale dell’opera, ma l’autorizzazione degli organi ministeriali, esigenza soddisfatta dal coinvolgimento della Soprintendenza nel procedimento ex art. 44 d.lgs. 259/2003. Quanto al coinvolgimento dell’Ente Parco, il TAR non era tenuto a pronunciarsi su una questione non posta a fondamento del diniego; l’Ente avrebbe dovuto dedurla con autonomo motivo di ricorso e non soltanto in memoria difensiva. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
esigenza pienamente soddisfatta dall’intervento della Soprintendenza nell’ambito del procedimento autorizzatorio delineato per le infrastrutture per le telecomunicazioni dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003.
Il procedimento autorizzatorio per le infrastrutture di telecomunicazione può soddisfare l’esigenza di autorizzazione ministeriale prevista dalla disciplina paesaggistica quando vi interviene la Soprintendenza.
art. 12, comma 3, delle NTA del PTP
Quanto al primo motivo di appello incidentale, l’infrastruttura in esame, anche ove dovesse considerarsi quale intervento di nuova costruzione inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 3, delle n.t.a., va comunque consentita, conformemente a quanto ritenuto dal Tar, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 21 e, quindi, previa autorizzazione favorevole della Soprintendenza.
Il divieto previsto per le nuove costruzioni non esclude la possibilità di consentire l’infrastruttura secondo la disciplina derogatoria dell’art. 21 delle NTA, subordinatamente all’autorizzazione favorevole della Soprintendenza.
art. 21 delle NTA del PTP
Infatti, il collegio ritiene che l’art. 21 delle n.t.a. e le circolari da esso richiamate, peraltro anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004, sono strumentali ad assicurare la salvaguardia dell’interesse ambientale e culturale e, in coerenza con la loro finalità, impongono solamente che il provvedimento con cui si consente la realizzazione dell’impianto nell’area sottoposta a tutela sia preceduto dall’autorizzazione degli organi del Ministero della Cultura, esigenza pienamente soddisfatta dall’intervento della Soprintendenza nell’ambito del procedimento autorizzatorio delineato per le infrastrutture per le telecomunicazioni dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003.
L’art. 21 richiede che il provvedimento autorizzativo sia preceduto dall’autorizzazione degli organi ministeriali competenti; non impone una previa localizzazione dell’opera da parte del Ministero.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
Con sentenza n. 4519/2025 il Tar Campania ha escluso che sull’istanza si fosse formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
La sentenza riferisce che il TAR aveva escluso la formazione del silenzio-assenso sull’istanza; il Consiglio di Stato non decide nel merito tale questione, poiché l’appello principale è divenuto improcedibile.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione, dopo l’annullamento o la contestazione di un diniego, conclude un nuovo procedimento con il coinvolgimento di soggetti prima non coinvolti e adotta un nuovo provvedimento per ragioni diverse, il precedente provvedimento è superato; l’impugnazione del precedente atto diviene improcedibile se le contestazioni si trasferiscono sul nuovo atto autonomamente impugnato.
- Se la disciplina urbanistico-paesaggistica consente la realizzazione di impianti tecnologici in deroga alle prescrizioni di zona, l’eventuale qualificazione dell’intervento come nuova costruzione non esclude tale possibilità, che resta subordinata alla preventiva autorizzazione favorevole dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica.
- Una disposizione che subordina la realizzazione di un impianto in area tutelata all’autorizzazione degli organi ministeriali non può essere interpretata come richiesta di una previa localizzazione ministeriale dell’opera quando tale requisito non risulta dalla disposizione e la finalità di tutela è assicurata dall’intervento della Soprintendenza nel procedimento autorizzatorio pertinente.
- Una questione non posta a fondamento del provvedimento impugnato non richiede necessariamente una pronuncia del giudice di primo grado; il soggetto che intenda far valere un’autonoma violazione delle norme poste a tutela delle proprie prerogative deve dedurla con un motivo di ricorso e non può limitarsi a sollevarla in una memoria difensiva.
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