Cassazione Penale, Sentenza n. 15181/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 611 c.p. (violenza/minaccia) aggravato dall'art. 416-bis, comma 1, c.p. contestando: 1) la utilizzabilità delle intercettazioni (asserita inesistenza dei decreti autorizzativi); 2) violazioni degli artt. 192 c.p.p. e la presunta reticenza della persona offesa; 3) la fondatezza dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis 1), ritenendo contraddittoria la motivazione della Corte territoriale rispetto ad altri proscioglimenti e ai precedenti dei difensori; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati o non consentiti i motivi riguardanti le intercettazioni (l'esistenza dei decreti autorizzativi risultava invece dagli atti, e la parte non aveva prodotto prova della loro inesistenza) e quelli generici o aspecifici relativi alle dichiarazioni della vittima e alle attenuanti. Quanto all'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello: le modalità (privazione della libertà, conduzione in luogo isolato, intervento di persone sconosciute che minacciavano la vittima con frasi intimidatorie) erano idonee, senza manifesti vizi logici, a evocare un metodo tipicamente mafioso anche senza la prova di una associazione mafiosa costituita. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611 cod. pen.
Articolo contestato come fattispecie di violenza/minaccia con privazione della libertà personale; la condotta è stata riconosciuta dalla Corte come costrittiva e integrativa del reato contestato.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova di una associazione mafiosa costituita, quando la violenza o la minaccia assumono caratteristiche tipicamente mafiose (forza intimidatrice, assoggettamento, omertà); la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle modalità oggettive della condotta (sequestro, trasferimento in luogo isolato, presenza di terzi minacciosi).
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'inutilizzabilità di determinate dichiarazioni/intercettazioni; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non consentite quando non accompagnate dalla specifica allegazione probatoria richiesta.
d.lgs. 150/2022
Riferito alle modifiche sulla procedibilità di alcuni reati (introduzione della procedibilità a querela per taluni reati); la Corte ha valutato correttamente la temporalità delle riforme in relazione alla regola della legge penale più favorevole.
legge 24 maggio 2023, n. 60 (art. 1, comma 2)
Ha introdotto la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso; la Corte ha richiamato la successione normativa per spiegare il diverso trattamento procedurale in prima e secondo grado e l'applicazione della legge penale più favorevole.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la limitazione della enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha riassunto i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione.
art. 611 cod. proc. pen. (modificato)
Richiamato in relazione alla trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti secondo le nuove previsioni procedurali; la Corte ha proceduto ai sensi della disposizione rinnovata.
Massime di principio
- Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni è necessario allegare e, se possibile, produrre la prova documentale della mancata autorizzazione: la Corte non ricerca d'ufficio l'inesistenza di provvedimenti autorizzativi.
- Le doglianze generiche, aspecifiche o che richiedono accertamenti fattuali non documentati sono spesso inammissibili in Cassazione; le eccezioni processuali vanno precise e supportate da evidenze.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta su base oggettiva dalle modalità della condotta (es. sequestro, trasferimento in luogo isolato, minacce con "spalleggiamento" di terzi): non è sempre necessario provare l'esistenza di una associazione mafiosa formalmente costituita.
- In caso di modifiche legislative intervenute durante il procedimento si applica il principio della legge penale più favorevole (lex mitior) tra quelle applicabili nel periodo rilevante; valutare attentamente il timing delle riforme relative alla procedibilità.
- Nel proporre motivi di impugnazione occorre confrontarsi specificamente con la motivazione delle sentenze di merito: deduzioni ripetitive o non confutanti i ragionamenti della Corte d'appello sono deboli e possono essere dichiarate non consentite.
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