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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15181/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 611 c.p. (violenza/minaccia) aggravato dall'art. 416-bis, comma 1, c.p. contestando: 1) la utilizzabilità delle intercettazioni (asserita inesistenza dei decreti autorizzativi); 2) violazioni degli artt. 192 c.p.p. e la presunta reticenza della persona offesa; 3) la fondatezza dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis 1), ritenendo contraddittoria la motivazione della Corte territoriale rispetto ad altri proscioglimenti e ai precedenti dei difensori; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati o non consentiti i motivi riguardanti le intercettazioni (l'esistenza dei decreti autorizzativi risultava invece dagli atti, e la parte non aveva prodotto prova della loro inesistenza) e quelli generici o aspecifici relativi alle dichiarazioni della vittima e alle attenuanti. Quanto all'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello: le modalità (privazione della libertà, conduzione in luogo isolato, intervento di persone sconosciute che minacciavano la vittima con frasi intimidatorie) erano idonee, senza manifesti vizi logici, a evocare un metodo tipicamente mafioso anche senza la prova di una associazione mafiosa costituita. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. pen.

    Articolo contestato come fattispecie di violenza/minaccia con privazione della libertà personale; la condotta è stata riconosciuta dalla Corte come costrittiva e integrativa del reato contestato.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova di una associazione mafiosa costituita, quando la violenza o la minaccia assumono caratteristiche tipicamente mafiose (forza intimidatrice, assoggettamento, omertà); la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle modalità oggettive della condotta (sequestro, trasferimento in luogo isolato, presenza di terzi minacciosi).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'inutilizzabilità di determinate dichiarazioni/intercettazioni; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non consentite quando non accompagnate dalla specifica allegazione probatoria richiesta.

  • d.lgs. 150/2022

    Riferito alle modifiche sulla procedibilità di alcuni reati (introduzione della procedibilità a querela per taluni reati); la Corte ha valutato correttamente la temporalità delle riforme in relazione alla regola della legge penale più favorevole.

  • legge 24 maggio 2023, n. 60 (art. 1, comma 2)

    Ha introdotto la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso; la Corte ha richiamato la successione normativa per spiegare il diverso trattamento procedurale in prima e secondo grado e l'applicazione della legge penale più favorevole.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la limitazione della enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha riassunto i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione.

  • art. 611 cod. proc. pen. (modificato)

    Richiamato in relazione alla trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti secondo le nuove previsioni procedurali; la Corte ha proceduto ai sensi della disposizione rinnovata.

Massime di principio

  • Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni è necessario allegare e, se possibile, produrre la prova documentale della mancata autorizzazione: la Corte non ricerca d'ufficio l'inesistenza di provvedimenti autorizzativi.
  • Le doglianze generiche, aspecifiche o che richiedono accertamenti fattuali non documentati sono spesso inammissibili in Cassazione; le eccezioni processuali vanno precise e supportate da evidenze.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta su base oggettiva dalle modalità della condotta (es. sequestro, trasferimento in luogo isolato, minacce con "spalleggiamento" di terzi): non è sempre necessario provare l'esistenza di una associazione mafiosa formalmente costituita.
  • In caso di modifiche legislative intervenute durante il procedimento si applica il principio della legge penale più favorevole (lex mitior) tra quelle applicabili nel periodo rilevante; valutare attentamente il timing delle riforme relative alla procedibilità.
  • Nel proporre motivi di impugnazione occorre confrontarsi specificamente con la motivazione delle sentenze di merito: deduzioni ripetitive o non confutanti i ragionamenti della Corte d'appello sono deboli e possono essere dichiarate non consentite.

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