Tribunale, Sentenza T-325/24
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 30 April 2025. — EL v European Commission. — Civil service – Officials – Recruitment – Internal competition COM/AD6/2022 – Decision not to admit the applicant to the next stage of the competition – Neutralisation of certain questions in the multiple-choice questionnaire test – Method of neutralisation – Lack of rounding. — Case T-325/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di una candidata esclusa da un concorso interno della Commissione europea dopo la neutralizzazione di sette domande del test a scelta multipla. La Corte chiarisce che il metodo adottato, consistente nel ridistribuire i punti sulle domande residue senza arrotondamenti, era conforme al bando e non alterava la soglia di 35/50. È inoltre ribadito che il giudice dell’Unione non può ordinare direttamente all’amministrazione di riammettere un candidato al concorso.
Concorso interno della Commissione: legittimità della neutralizzazione di alcune domande del test a quiz e del calcolo del punteggio senza arrotondamento
La questione giuridica
Se la commissione giudicatrice, neutralizzando sette domande del questionario a scelta multipla e ridistribuendo i punti sulle restanti domande senza procedere ad arrotondamenti, abbia commesso un errore manifesto di valutazione, violato il bando di concorso e il principio di proporzionalità; nonché se il Tribunale possa ordinare l’ammissione della candidata al concorso.
Principio di diritto
Quando il bando di concorso prevede 50 punti distribuiti uniformemente su 50 domande e consente la neutralizzazione di domande errate mediante cancellazione delle stesse e ridistribuzione dei punti sulle domande residue, la commissione giudicatrice può calcolare il punteggio finale attribuendo un valore frazionario alle domande rimanenti senza alcun arrotondamento; in tal modo non modifica la soglia di ammissione fissata dal bando, non commette errore manifesto di valutazione e non viola il principio di proporzionalità. Il giudice dell’Unione, inoltre, non può impartire un ordine all’amministrazione di riammettere un candidato a un concorso.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso interno della Commissione: neutralizzazione di domande del test e calcolo del punteggio senza arrotondamento
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una candidata esclusa dalla fase successiva di un concorso interno della Commissione europea, COM/AD6/2022. Il Tribunale è chiamato a verificare la legittimità del metodo di neutralizzazione di alcune domande di un test a risposta multipla e delle conseguenze su soglia di ammissione e punteggio finale.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione aveva pubblicato il bando il 22 novembre 2022, poi modificato da un addendum. La candidata fu ammessa alla prova preselettiva, consistente in un questionario a scelta multipla sulle politiche e istituzioni dell’Unione europea, svolto il 19 aprile 2023.
Con decisione del 28 giugno 2023, la Commissione comunicò che la candidata aveva ottenuto 34,88/50, quindi meno del minimo richiesto di 35/50 per l’ammissione alla fase successiva. Nella stessa comunicazione si precisò che sette domande erano state neutralizzate dalla commissione giudicatrice, ma che la soglia di ammissione non era stata modificata. La candidata propose una richiesta di riesame, poi non esaminata, e successivamente un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto il 24 aprile 2024.
Domande sottoposte al Tribunale
La ricorrente chiedeva:
- l’annullamento della decisione del 28 giugno 2023 e di quella del 24 aprile 2024;
- un ordine alla Commissione di riammetterla al concorso;
- la condanna alle spese della Commissione.
La Commissione eccepiva, da un lato, l’inammissibilità della domanda volta a ottenere un ordine di riammissione e, dall’altro, l’infondatezza delle censure contro il metodo di calcolo del punteggio.
Questioni di rito: impossibilità per il Tribunale di ordinare la riammissione al concorso
Il Tribunale ricorda che, nell’ambito del controllo di legittimità previsto dall’articolo 91 dello Statuto, il giudice dell’Unione non ha il potere di impartire ordini all’amministrazione. Di conseguenza, la domanda diretta a ottenere la riammissione della candidata al concorso è stata respinta per difetto di giurisdizione.
Il Tribunale precisa inoltre che il ricorso va sostanzialmente considerato diretto contro la sola decisione del 28 giugno 2023, poiché la decisione di rigetto del reclamo si limita a confermare l’atto impugnato e non ha contenuto autonomo. Tuttavia, la motivazione di rigetto del reclamo può essere presa in considerazione per valutare la legittimità della decisione iniziale.
Normativa del bando: distribuzione dei punti e neutralizzazione delle domande
Ai fini del merito, il Tribunale richiama il contenuto del bando:
- la prova a quiz attribuiva 50 punti complessivi, ripartiti uniformemente tra 50 domande, quindi 1 punto per domanda;
- la soglia di ammissione era fissata in 35/50;
- l’allegato III, sezione 5.2, autorizzava la commissione giudicatrice a neutralizzare le domande contenenti errori, cancellandole e ridistribuendo i punti loro assegnati tra le restanti domande.
Neutralizzando sette domande, la commissione ha redistribuito i 7 punti corrispondenti sulle 43 domande residue. Ogni domanda è quindi stata rivalutata a 1,1627 punti. Il Tribunale sottolinea che questa operazione non richiedeva alcun arrotondamento al numero intero e non alterava la soglia di 35/50.
Esame del primo motivo: errore manifesto e violazione del bando
La ricorrente sosteneva che, dopo la neutralizzazione, la commissione avrebbe dovuto applicare un arrotondamento della soglia teorica derivante dal 70% di 43 domande, che a suo dire avrebbe condotto a 30 risposte corrette anziché 31. Contestava inoltre che il suo punteggio finale di 34,88/50 non fosse stato arrotondato a 35/50.
Il Tribunale respinge questa impostazione per più ragioni:
- il bando non imponeva un metodo di arrotondamento della soglia dopo neutralizzazione;
- la commissione non ha ricalcolato la soglia di ammissione, ma ha soltanto ridistribuito i punti delle domande annullate sulle residue, come consentito dal bando;
- la candidata, con 30 risposte corrette sulle 43 domande considerate, ha ottenuto correttamente 34,88/50;
- la tesi della ricorrente si fondava su una lettura errata del meccanismo di neutralizzazione previsto dal bando.
Il Tribunale aggiunge che il bando non conteneva alcuna regola che imponesse l’arrotondamento del punteggio finale al numero intero successivo. Ne consegue che non vi è stato né errore manifesto di valutazione né violazione del bando.
Esame del secondo motivo: principio di proporzionalità
La ricorrente invocava anche la violazione del principio di proporzionalità, assumendo che la commissione avrebbe scelto una soluzione più gravosa, innalzando in pratica la soglia di ammissione.
Il Tribunale rigetta la censura osservando che il metodo seguito non aveva e non poteva avere l’effetto di modificare la soglia fissata dal bando. Poiché il motivo presupponeva un fatto inesatto, esso è stato dichiarato infondato.
Dispositivo e principi affermati
Il Tribunale:
- respinge il ricorso;
- respinge la domanda di ordine alla Commissione di riammissione al concorso per difetto di giurisdizione;
- condanna la ricorrente alle spese.
La pronuncia conferma che, nei concorsi dell’Unione, la commissione giudicatrice è vincolata al testo del bando e può neutralizzare domande errate redistribuendo i punti senza arrotondamenti, purché resti invariata la soglia prevista. Inoltre, il giudice dell’Unione, in sede di controllo di legittimità, non può sostituirsi all’amministrazione impartendo ordini di ammissione o riammissione.
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