Ordinanza n. 2326/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie uniche nazionali dell’8, 21 e 28 gennaio 2026, decreti ministeriali disciplinanti l’accesso e la formazione della graduatoria, bando universitario e atti della procedura selettiva per l’ammissione a Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e atenei)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso collettivo è stato proposto da candidati che, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione per il semestre filtro, non avevano conseguito alcuna sufficienza nelle tre discipline di Biologia, Chimica e Fisica e non erano stati inseriti nella graduatoria unica nazionale. Sono stati impugnati, tra l’altro, il D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, il D.M. n. 418 del 30 maggio 2025, il D.M. n. 454 del 16 luglio 2025, il D.M. n. 600 del 7 agosto 2025, il bando dell’Università degli Studi di Palermo, le graduatorie, i quesiti, gli atti delle commissioni e le operazioni di correzione. Le censure hanno riguardato: violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, del principio di immodificabilità del bando e dell’autovincolo, per avere il D.M. n. 1115/2025 modificato dopo le prove i criteri di formazione della graduatoria; lesione della par condicio, dell’imparzialità e dell’anonimato, per l’assenza di schermatura delle aule e di metal detector e per le modalità di identificazione, consegna e correzione degli elaborati; difetto di collegialità e di verbalizzazione delle correzioni; difformità didattiche tra gli atenei; mancata tempestiva disponibilità degli elaborati, delle griglie e della documentazione di correzione; difficoltà e sproporzione delle prove rispetto al tempo e all’attività didattica; difetto di istruttoria nella determinazione dell’offerta formativa e dei posti disponibili; illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la diversa disciplina applicata alle università non statali e ai corsi in lingua inglese, in relazione agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost.; mancata previsione di ulteriori scorrimenti sui posti residui. Le irregolarità relative allo svolgimento delle prove, tuttavia, erano state esposte soltanto nella parte narrativa e non articolate come specifici motivi di censura.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, rinviando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto ammissibile, in via preliminare, il ricorso collettivo, poiché tutti i ricorrenti si trovavano nella medesima situazione sostanziale, non avendo conseguito alcuna sufficienza, e non emergevano conflitti di interesse tra loro. Quanto al D.M. n. 1115/2025, il giudice ha rilevato che la modifica dei criteri di graduatoria, motivata dall’esiguo numero di candidati con tre sufficienze e dall’esigenza di coprire i posti disponibili, aveva ampliato le possibilità di inserimento dei candidati. Il sistema, articolato in sezioni e punteggi differenziati, preservava la priorità di coloro che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e rispettava merito, affidamento e parità di trattamento. La disciplina sopravvenuta incideva sulle modalità di formazione della graduatoria e sul momento di recupero dei CFU, senza modificare i programmi, le prove o le condizioni di svolgimento della selezione. I ricorrenti, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non avevano dimostrato che l’applicazione delle regole originarie avrebbe consentito loro l’immatricolazione; al contrario, secondo tali regole sarebbero stati comunque esclusi. Le doglianze sulla strategia di studio fondata sulla conoscenza postuma delle modifiche sono state ritenute ipotetiche e riferite a un interesse di mero fatto. È stata ritenuta ragionevole anche la chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti, poiché la tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni e il regolare svolgimento del secondo semestre possono essere bilanciati con l’obiettivo di saturare tutti i posti. Le censure sull’anonimato sono state giudicate ipotetiche e non corroborate da elementi concreti: le operazioni di chiusura dei contenitori alla presenza di studenti, la rilevazione informatica CINECA, la predeterminazione delle risposte e l’uso di un menù di risposte per le domande a completamento non consentivano di individuare una concreta fase di favoritismo o alterazione della valutazione. Le doglianze sulla collegialità, sui verbali, sulle differenze didattiche e sulla difficoltà delle prove sono state considerate generiche, non riferite specificamente agli atenei o alla posizione dei ricorrenti e non idonee a evidenziare vizi macroscopici. La mancata disponibilità tempestiva della documentazione di correzione non è stata qualificata come vizio della procedura, pur rilevandosi che gli strumenti informativi avrebbero dovuto essere resi disponibili tempestivamente. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza: l’applicazione graduale della riforma alle diverse tipologie di atenei e ai corsi in lingua inglese rientra nella discrezionalità del legislatore delegato ed è giustificata da ragioni organizzative e transitorie. Anche il dedotto difetto di istruttoria sull’offerta formativa è stato ritenuto privo di riscontro probatorio. Il TAR ha inoltre considerato controinteressati sostanziali tutti i soggetti inseriti nella graduatoria nazionale, ordinando l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del MUR, con indicazione nominativa dei destinatari e termini perentori. Ha disposto incombenti istruttori a carico del MUR, del CINECA e delle università, diretti ad acquisire chiarimenti e documentazione sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi ammessi, sulle procedure e sui criteri di correzione, sul sistema informatico e sui verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti: euro 1.500 a favore delle amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato ed euro 500 a favore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; spese compensate nei confronti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti per chiedere l’accertamento e la condanna dell’amministrazione all’ammissione al corso; la domanda non è stata accolta in sede cautelare.
art. 49 c.p.a.
Richiamato per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami, autorizzata in ragione dell’elevato numero dei controinteressati.
legge n. 26 del 14 marzo 2025
Legge delega della riforma dell’accesso ai corsi di laurea interessati; il TAR ha escluso, in sede cautelare, la violazione derivante dai criteri introdotti dal D.M. n. 1115/2025.
d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
Disciplina legislativa del nuovo sistema di accesso; secondo il TAR, la normativa primaria richiede il conseguimento dei CFU e la collocazione utile in graduatoria, rimettendo alla disciplina ministeriale attuativa le modalità di formazione della graduatoria.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Ha previsto originariamente il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre filtro e ha disciplinato le modalità della procedura selettiva.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l’inserimento anche di candidati con una sola sufficienza, imponendo il recupero dei CFU mancanti e articolando la graduatoria in sezioni e punteggi differenziati; il TAR ha ritenuto tali modifiche non manifestamente illegittime.
legge n. 264/1999, art. 3
Impone il contemperamento tra fabbisogno professionale e capacità formativa effettiva degli atenei, valutata anche in relazione a strutture, laboratori ed esperienze cliniche; il TAR ha escluso, allo stato, un difetto di istruttoria provato.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6-ter
Prevede la rilevazione del fabbisogno professionale sanitario, richiamata nella determinazione dei posti per l’anno accademico considerato.
Costituzione, art. 3
Invocato per la differenziazione tra atenei e corsi; il TAR ha ritenuto la differenziazione temporanea sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.
Costituzione, art. 34
Invocato dai ricorrenti, ma la relativa violazione è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non concretamente riferita alla loro posizione.
Costituzione, art. 76
Invocato per eccesso di delega; il TAR ha ritenuto che la legge delega non imponesse l’applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.
Costituzione, art. 97
Invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, senza adeguata specificazione di una concreta lesione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la modifica postuma dei criteri di formazione della graduatoria di una procedura selettiva non è manifestamente illegittima quando amplia la platea degli idonei, preserva la priorità dei candidati che soddisfacevano i requisiti originari e distingue le posizioni sulla base della maggiore o minore prossimità ai risultati originariamente richiesti, così bilanciando merito, affidamento, par condicio ed esigenza di copertura dei posti.
- Quando la normativa primaria stabilisce i requisiti sostanziali per l’accesso a un corso universitario e rimette alla disciplina attuativa la formazione della graduatoria e i criteri uniformi per il conseguimento dei crediti, il Ministero può esercitare discrezionalità tecnica nella definizione delle sezioni e dei punteggi della graduatoria, purché non alteri i presupposti sostanziali dell’accesso e assicuri il recupero dei crediti mancanti.
- La contestazione di irregolarità nelle procedure concorsuali non è sufficiente a dimostrare la violazione dell’anonimato quando si fonda su una sequenza meramente ipotetica di eventi e non individua elementi concreti dai quali risulti una possibilità effettiva di collegare l’elaborato al candidato o di incidere sulla valutazione.
- La richiesta cautelare di ammissione in soprannumero è incoerente con censure aventi portata integralmente demolitoria sull’intera procedura selettiva: l’accoglimento di tali censure comporterebbe la riedizione della procedura, mentre, in caso di loro rigetto, l’ammissione in soprannumero attribuirebbe un’utilità non corrispondente alla posizione sostanziale derivante dal merito dimostrato.
- L’obiettivo della copertura integrale dei posti disponibili può essere bilanciato con le esigenze organizzative e didattiche degli atenei e con la necessità di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni; pertanto, la mancata previsione di ulteriori scorrimenti dopo una data di chiusura non è manifestamente irragionevole se è funzionale al regolare svolgimento del percorso formativo.
- La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve conservare natura di notificazione e contenere l’elenco nominativo dei destinatari, non potendo ridursi a una mera pubblicità generica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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