Cassazione Penale, Sentenza n. 24689/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la condanna per truffa aggravata relativa all'ottenimento indebito di diritti all'aiuto (contributi agricoli UE) tramite l'utilizzo di prestanome e contratti di subaffitto. Le censure riguardavano: presunto travisamento della prova e vizio di motivazione; corretta interpretazione dell'art. 30 del Reg. UE 1307/2013 e della normativa sui contratti agrari (utilizzabilità del subaffitto); prova dell'effettiva attività agricola dei prestanome; mancanza del dolo (in particolare per Bouiy); individuazione del momento consumativo del reato e conseguente decorrenza della prescrizione; mancata concessione di attenuanti generiche; illegittimità e quantificazione della confisca (anche per solidarietà passiva tra i Marcato) e mancata deduzione in appello di profili relativi al quantum e alla ripartizione del profitto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che i motivi erano o non consentiti, o reiterativi delle doglianze già valutate in appello, o costituivano nuove censure non dedotte nel gravame. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui era emerso un articolato meccanismo fraudolento (utilizzo di prestanome per ottenere diritti all'aiuto e successiva monetizzazione/cessione), ha ritenuto corretta la qualificazione della truffa come consumata con l'ultimo pagamento indebito effettuato dall'ente erogatore (Avepa) e ha escluso la prescrizione delle condotte contestate. Ha altresì ritenuto legittima la confisca disposta in favore dell'Erario e ha respinto le doglianze sulla quantificazione e sulla solidarietà passiva tra i correi (anche alla luce della mancanza di prova di una diversa ripartizione del profitto). Di conseguenza le condanne e la misura ablativa restano confermate; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e delle altre statuizioni conseguenti all'inammissibilità
Norme richiamate
Norma che configura il reato di truffa; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi materiali e il nesso causale tra inganno, profitto e danno all'ente erogatore
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Disciplina i soggetti destinatari dei diritti all'aiuto (riferimento al possesso degli ettari all'ultimo giorno utile); la Corte ha ritenuto che l'interpretazione difensiva di per sé non contrastasse la qualificazione fraudolenta quando l'intera operazione è simulata
Principio sulla prosecuzione degli effetti di una condotta originaria; utilizzato per qualificare talune condotte come un unico reato a consumazione prolungata
Norma sulla prescrizione; la Corte ha applicato la giurisprudenza che fissa il termine decorso dall'ultimo pagamento nella fattispecie di reato a consumazione prolungata
Limiti alle censure in Cassazione: non sono ammesse doglianze diverse o non formulate in appello; motivo di inammissibilità dei ricorsi per deduzioni nuove non devolute al giudice di appello
Non sono deducibili in cassazione questioni su cui l'appello non ha devoluto la cognizione del giudice di merito, salvo eccezioni tassative; richiamata in relazione alle doglianze sulla confisca non sollevate in appello
Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)
Principi interpretativi sulla confisca in caso di concorso di persone: il profitto va accertato per il singolo, la solidarietà passiva non può essere automatica e, in mancanza di prova, può operare una regola di chiusura (ripartizione in parti uguali). La Corte ha applicato tali principi richiedendo prova o allegazione in appello, e ha ritenuto nel caso che la ripartizione non fosse dimostrabile diversamente
Massime di principio
- In reati di truffa finalizzati all'ottenimento di contributi pubblici tramite prestanome, il giudice valuta la vicenda nel suo complesso: elementi formali (contratti, fatture) possono essere smentiti da elementi indiziari diretti (intercettazioni, messaggi, modalità operative) che rivelino la simulazione
- La truffa può essere qualificata come 'reato a consumazione prolungata' quando le erogazioni successive costituiscono la prosecuzione degli effetti di un unico progetto fraudolento; in tal caso la prescrizione decorre dall'ultimo pagamento indebito
- Per la confisca del profitto illecito è necessario l'accertamento del quantum percepito da ciascun compartecipe; in mancanza di prova frazionabile concretamente, la giurisprudenza ammette regole di chiusura (es. ripartizione in parti uguali), ma la contestazione sulla solidarietà passiva va tempestivamente dedotta in appello
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione di merito né l'introduzione di censure non sollevate in appello; molte doglianze vengono dichiarate inammissibili se costituiscono estensione o reiterazione di motivi già esaminati
- La mera formale correttezza di documenti amministrativi non esclude la rilevanza penale se il contesto probatorio dimostra che essi sono stati usati come strumento di simulazione per ottenere contributi indebitamente
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