Sentenza del 13/05/2021 n. 2514 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Accoglimento del ricorso - Compensazione delle spese di lite - Mancata costituzione dell'Ente in giudizio - Non costituisce legittimo motivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accolto il ricorso. Tuttavia ha ritenuto che la mancata costituzione dell'Ente in giudizio non costituisce motivo legittimo per disporre la compensazione delle spese processuali; pertanto non è stata disposta una compensazione automatica delle spese in favore del ricorrente (nessuna deroga alla regolamentazione ordinaria delle spese).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso tributario volto a contestare atti impositivi; la questione processuale attinente era se la mancata costituzione in giudizio dell'Ente legittimasse la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 546/1992
L'art. 15 disciplina la condanna alle spese e la possibilità di compensazione; il giudice può valutare la responsabilità processuale delle parti ma la sola mancata costituzione dell'Amministrazione non costituisce di per sé motivo legittimante la compensazione delle spese.
Cassazione, sent. n. 373/2015
Giurisprudenza di supporto che afferma come l'assenza della pubblica amministrazione non determini automaticamente l'adozione della compensazione delle spese; è richiesto un giudizio sulle ragioni e sulla condotta processuale complessiva.
Massime di principio
- La mancata costituzione in giudizio della pubblica amministrazione non determina automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve motivare la particolare esigenza di equità o di responsabilità processuale per disporla.
- In caso di accoglimento del ricorso, il principio ordinario è la condanna alle spese della parte soccombente; la compensazione è misura eccezionale e richiede specifiche ragioni valutate dal giudice.
- Per ottenere la compensazione delle spese il resistente (o il ricorrente) deve dimostrare comportamenti processuali rilevanti o giustificazioni che bilancino la soccombenza, non è sufficiente la mera inattività formale dell'Ente.
- Nelle difese contro l'Amministrazione è opportuno documentare e far rilevare al giudice eventuali violazioni procedurali o condotte dilatorie dell'Ente se si intende chiedere una misura equitativa sulle spese.
- Gli operatori devono distinguere tra 'compensazione' delle spese (eccezionale) e 'condanna' delle spese alla parte soccombente (regola): le argomentazioni da proporre in fase di giudizio variano a seconda dell'obiettivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 428 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 1792 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →