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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 2514 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Accoglimento del ricorso - Compensazione delle spese di lite - Mancata costituzione dell'Ente in giudizio - Non costituisce legittimo motivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha accolto il ricorso. Tuttavia ha ritenuto che la mancata costituzione dell'Ente in giudizio non costituisce motivo legittimo per disporre la compensazione delle spese processuali; pertanto non è stata disposta una compensazione automatica delle spese in favore del ricorrente (nessuna deroga alla regolamentazione ordinaria delle spese).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Ricorso tributario volto a contestare atti impositivi; la questione processuale attinente era se la mancata costituzione in giudizio dell'Ente legittimasse la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    L'art. 15 disciplina la condanna alle spese e la possibilità di compensazione; il giudice può valutare la responsabilità processuale delle parti ma la sola mancata costituzione dell'Amministrazione non costituisce di per sé motivo legittimante la compensazione delle spese.

  • Cassazione, sent. n. 373/2015

    Giurisprudenza di supporto che afferma come l'assenza della pubblica amministrazione non determini automaticamente l'adozione della compensazione delle spese; è richiesto un giudizio sulle ragioni e sulla condotta processuale complessiva.

Massime di principio

  • La mancata costituzione in giudizio della pubblica amministrazione non determina automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve motivare la particolare esigenza di equità o di responsabilità processuale per disporla.
  • In caso di accoglimento del ricorso, il principio ordinario è la condanna alle spese della parte soccombente; la compensazione è misura eccezionale e richiede specifiche ragioni valutate dal giudice.
  • Per ottenere la compensazione delle spese il resistente (o il ricorrente) deve dimostrare comportamenti processuali rilevanti o giustificazioni che bilancino la soccombenza, non è sufficiente la mera inattività formale dell'Ente.
  • Nelle difese contro l'Amministrazione è opportuno documentare e far rilevare al giudice eventuali violazioni procedurali o condotte dilatorie dell'Ente se si intende chiedere una misura equitativa sulle spese.
  • Gli operatori devono distinguere tra 'compensazione' delle spese (eccezionale) e 'condanna' delle spese alla parte soccombente (regola): le argomentazioni da proporre in fase di giudizio variano a seconda dell'obiettivo.

Testo integrale

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