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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Augusta n. 39128/2025 in data 7 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202502019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida comunale al pagamento integrale delle spettanze professionali e alla trasmissione della relativa documentazione, con sospensione degli effetti degli atti abilitativi edilizi e urbanistici connessi al piano in caso di mancata regolarizzazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la diffida comunale adottata nell’ambito del piano di lottizzazione denominato "Amato & Amato", approvato dalla Giunta comunale e seguito da convenzione urbanistica. L’atto traeva origine dalla comunicazione dei tecnici relativa al mancato pagamento del saldo delle spettanze professionali. I ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune avrebbe agito sulla base della sola comunicazione dei tecnici senza verificare adeguatamente la situazione, anche in presenza di un accordo che prevedeva il pagamento entro il 30 settembre 2025 e di un giudizio civile pendente nei confronti dei professionisti. Hanno inoltre sostenuto che l’art. 31 della legge regionale n. 23/2021 riguarderebbe i titoli edilizi e gli atti di assenso equiparati, non l’approvazione di un piano di lottizzazione, qualificabile come strumento urbanistico attuativo; hanno denunciato la violazione del contraddittorio procedimentale, del principio del contrarius actus e delle competenze della Giunta comunale, nonché sviamento di potere, violazione degli artt. 21-quater e 21-nonies della legge n. 241/1990 e del principio di tipicità, ritenendo che la sospensione degli effetti del piano costituisse una misura di autotutela non tipizzata e potenzialmente sine die. I controinteressati hanno eccepito la natura endoprocedimentale della diffida, quale atto di avvio di una verifica in contraddittorio, e hanno sostenuto la sussistenza dell’inadempimento, anche alla luce di una ricognizione di debito e dell’impegno al pagamento entro il 30 settembre 2025. Hanno ritenuto applicabile l’art. 31 della legge regionale n. 23/2021 anche all’approvazione del piano, quale atto di assenso collegato al procedimento edilizio, escludendo la necessità del preavviso di rigetto e contestando le censure relative a competenza, sviamento, autotutela e tipicità. Il Comune ha ribadito la natura endoprocedimentale dell’atto e ha comunicato di averne sospeso gli effetti con successiva nota, per acquisire ulteriori elementi utili alla corretta applicazione della normativa regionale.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito delle censure. Ha rilevato che non risultano ulteriori determinazioni comunali successive alla diffida e che, anche per l’assenza di motivi aggiunti, il provvedimento impugnato risulta tuttora sospeso. In attesa delle definitive determinazioni dell’Amministrazione, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire documentati chiarimenti sullo sviluppo e sulla definizione della vicenda. Ha quindi revocato l’udienza pubblica già fissata, disposto il deposito dei chiarimenti da parte del Comune entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e rinviato la decisione alla nuova udienza pubblica del 16 aprile 2026. Le spese non risultano disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 31 legge regionale n. 23/2021

    La norma è richiamata dalle parti in relazione alla necessità dell’integrale pagamento delle spettanze professionali quale presupposto per l’efficacia dei titoli e degli atti di assenso edilizi e urbanistici; l’ordinanza non ne definisce l’ambito applicativo.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla sospensione dell’efficacia del provvedimento; la questione non è stata decisa.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai limiti temporali e sostanziali dell’autotutela; l’ordinanza non esamina nel merito la censura.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicità

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