Sentenza del 27/09/2017 n. 22498 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due iscrizioni ipotecarie sostenendo che le cartelle di pagamento presupposte non gli fossero mai state notificate. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. In appello, la concessionaria aveva prodotto documenti comprovanti la notifica delle cartelle, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto tardiva tale produzione, escludendola in applicazione del principio di ragionevole durata del processo. Riscossione Sicilia ha quindi denunciato la violazione dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che in appello è consentita la produzione di nuovi documenti anche se la parte era rimasta contumace in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile nel processo tributario la produzione in appello di nuovi documenti e, in particolare, dell'originale dell'atto impositivo notificato, quando la notifica sia contestata dal contribuente. Tale produzione costituisce una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, sicché non è vietata dall'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, neppure se la parte era rimasta contumace in primo grado. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà esaminare i documenti, decidere nuovamente la controversia nel merito e provvedere sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Nel giudizio tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti.
La norma consente alle parti di depositare nuovi documenti in appello senza che sia necessario dimostrare l'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile. La facoltà opera anche quando la parte sia rimasta contumace nel primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Il divieto riguarda le eccezioni nuove in senso stretto, ma non impedisce la produzione di documenti destinati a fornire una mera difesa o a confutare le ragioni del ricorso, come la prova della notifica dell'atto impugnato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di proporre ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; tale disposizione è stata utilizzata per censurare l'errata interpretazione degli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche se i documenti avrebbero potuto essere depositati in primo grado.
- La parte rimasta contumace in primo grado non perde automaticamente la possibilità di produrre documenti in appello, quando tali documenti costituiscano una difesa volta a contestare le allegazioni della controparte.
- La prova della notifica di una cartella o di un atto impositivo può essere prodotta per la prima volta in appello se il contribuente ha contestato proprio l'esistenza o la regolarità della notifica.
- Occorre distinguere tra nuove eccezioni in senso stretto, normalmente precluse in appello, e documenti o argomentazioni difensive destinati a dimostrare l'infondatezza delle domande già proposte.
- Il principio della ragionevole durata del processo non può essere utilizzato, da solo, per escludere una produzione documentale espressamente consentita dalla legge, purché essa riguardi i fatti già dedotti e non introduca una domanda o un'eccezione nuova.
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