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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 2

avverso il silenzio formatosi, per l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla istanza presentata in data 19 maggio 2025 e protocollata dal Comune di Angri con n. 0016460/2025 del 20 maggio 2025, perdurando, a tutt’oggi, l’inadempimento; nonché per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 233/2025, emessa dal Comune di Angri per la demolizione di opere in Via Diodato Ferraioli, già Via Dei Goti n. 232, in uno con ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202501764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio sull'istanza volta a ottenere una deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001 e ordinanza dirigenziale di demolizione n. 233/2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Angri sull'istanza del 19 maggio 2025, con la quale aveva chiesto l'adozione di una deliberazione consiliare attestante l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive e l'assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, in alternativa alla demolizione. Ha inoltre chiesto l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 233/2025, notificata il 24 luglio 2025, deducendone l'illegittimità derivata. Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe dovuto esaminare l'istanza e convocare il Consiglio comunale prima di procedere alla demolizione. Sono stati dedotti la violazione del dovere di provvedere, dei principi di buona amministrazione e del dovere di istruttoria, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento e del diritto di difesa. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, sostenendo che il ricorrente non aveva più titolo sul bene e che l'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001 presuppone l'avvenuta acquisizione dell'opera al patrimonio comunale, oltre a contestare nel merito l'esistenza di un obbligo dell'ente di attivare il procedimento su istanza del privato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione e di interesse. Dagli atti risultavano precedenti ordinanze di demolizione del 2002 e del 2004, l'accertamento del 2016 di ulteriori opere abusive, il diniego di sanatoria del 2023 ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, confermato con sentenza del TAR, e l'accertamento del 6 maggio 2025 della mancata demolizione. Il Collegio ha ritenuto che, decorso inutilmente il termine di novanta giorni senza ottemperanza, il bene fosse già passato di diritto al patrimonio comunale; l'atto comunale di acquisizione avrebbe natura dichiarativa. Pertanto, al momento dell'istanza, il ricorrente non era più titolare di alcun interesse sulle opere. Il TAR ha inoltre affermato che la valutazione consiliare prevista dall'art. 31, comma 5, è successiva sia all'ordine di demolizione sia all'acquisizione gratuita dell'opera e costituisce un'eventuale alternativa alla demolizione d'ufficio del bene ormai acquisito; l'istanza del precedente proprietario non poteva quindi far sorgere un obbligo di provvedere in capo al Comune. Anche la domanda di annullamento dell'ordinanza n. 233/2025 è stata dichiarata inammissibile, poiché l'atto era meramente riproduttivo di precedenti ordinanze non impugnate e comunque operava solo fino all'acquisizione del bene. Dopo l'acquisizione, l'obbligo del responsabile dell'abuso si trasforma: egli non può più demolire autonomamente il manufatto, ma deve rimborsare le spese della demolizione eseguita dall'amministrazione, salva la possibilità che il Comune gli consenta successivamente di provvedere. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni comporta l'acquisto ipso iure del bene individuato nell'ordinanza da parte del Comune; il successivo atto di acquisizione ha natura dichiarativa.

  • art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001

    "esistenza di prevalenti interessi pubblici e dell’assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico"

    La valutazione consiliare sul mantenimento dell'opera abusiva è successiva all'ordine di demolizione e all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e può costituire alternativa alla demolizione d'ufficio del bene acquisito.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il diniego della sanatoria richiesta dal responsabile dell'abuso costituisce uno degli elementi considerati per ritenere consolidata la perdita della proprietà del bene.

  • art. 32 c.p.a.

    Il Collegio ha ritenuto di potersi esimere dalla conversione del rito, in ragione dell'inammissibilità delle domande.

Massime di principio

  • La mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 determina l'acquisto ipso iure dell'immobile abusivo e dell'area di sedime al patrimonio comunale; l'eventuale atto successivo di acquisizione ha natura meramente dichiarativa.
  • La valutazione del Consiglio comunale sull'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera abusiva, prevista dall'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, presuppone non solo l'ordine di demolizione, ma anche l'avvenuta acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, e si pone come alternativa alla successiva demolizione d'ufficio.
  • Il precedente proprietario che non abbia ottemperato all'ordine di demolizione e abbia così perduto la proprietà del bene non è legittimato né interessato a pretendere dal Comune l'attivazione della valutazione consiliare prevista dall'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001.
  • Un'ordinanza di demolizione successiva, meramente riproduttiva di precedenti ordinanze non impugnate, è inammissibilmente impugnata quando il ricorrente non dimostri l'esistenza di una nuova e autonoma lesione; inoltre, l'ordine di demolizione opera solo fino all'acquisizione del bene per decorso del termine di ottemperanza.
  • Dopo l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale, il responsabile dell'abuso non può più adempiere autonomamente all'obbligo di demolizione, ma è tenuto a rimborsare all'amministrazione le spese della demolizione d'ufficio, salva la possibilità che l'amministrazione gli consenta di eseguirla successivamente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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