Cassazione Civile, Ordinanza n. 05979/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La Direzione Provinciale notificava alla società tre avvisi di accertamento per gli anni 2010, 2011 e 2012, recuperando a tassazione ai fini IRES e IRAP costi ritenuti indeducibili e negando la detrazione IVA su fatture emesse da altra società per forniture di liquori a bassa gradazione alcolica, considerate dall’Ufficio operazioni oggettivamente inesistenti. La contribuente impugnava gli atti e otteneva ragione in primo e secondo grado. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione omessa o apparente; 2) violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni inesistenti e delle norme fiscali di accertamento, sostenendo che la Corte regionale avesse valorizzato indebitamente la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti senza esaminare gli indizi offerti dall’Ufficio; 3) violazione della disciplina sull’utilizzabilità, nel processo tributario, del decreto di archiviazione penale, ritenuto dalla CTR elemento a favore del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto correttamente instaurato il giudizio nei confronti della società cancellata, richiamando la disciplina speciale sulla validità degli atti tributari nei cinque anni dalla cancellazione. Nel merito ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo e il terzo, rilevando che la CTR non aveva esaminato gli indizi di fittizietà delle operazioni addotti dall’Ufficio e aveva invece attribuito valore decisivo alla sola regolarità formale delle scritture contabili e alla tracciabilità dei pagamenti, elementi di per sé inidonei a dimostrare l’effettività delle operazioni contestate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
individua la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
"[a]i soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione d[a]l Registro delle imprese"
consente la valida evocazione in giudizio della società cancellata, nei limiti temporali previsti dalla norma speciale
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente
art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere desunte anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972
le violazioni in materia IVA possono essere accertate anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell’onere della prova; in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, dopo la prova presuntiva dell’Ufficio grava sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza dell’operazione
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato con riguardo alla rilevanza del decreto di archiviazione penale nel processo tributario
art. 24 Cost.
richiamato per il principio della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato per il principio della ragione più liquida
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato per l’onere di specificità nella trascrizione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione abbia fornito, anche mediante presunzioni semplici, elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere fittizia l’operazione, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle cessioni o prestazioni contestate.
- La prova contraria del contribuente non può essere desunta dalla sola regolarità formale delle scritture contabili o dalla tracciabilità dei pagamenti, trattandosi di elementi facilmente compatibili con operazioni solo apparenti.
- Il giudice tributario, prima di valorizzare la prova offerta dal contribuente, deve esaminare specificamente e complessivamente gli indizi forniti dall’Ufficio e darne conto in motivazione; non può invertire l’ordine logico della valutazione probatoria.
- La mala fede del contribuente non costituisce un autonomo onere probatorio dell’Amministrazione quando l’operazione sia dimostrata oggettivamente inesistente, poiché il contribuente è l’unico soggetto in grado di sapere se il bene o il servizio sia stato realmente ricevuto.
- Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce la validità dell’azione nei limiti temporali previsti dalla disciplina speciale sugli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.
- Il principio della ragione più liquida consente di esaminare prioritariamente il motivo di ricorso decisivo e assorbente, senza affrontare preliminarmente le ulteriori censure che restino conseguentemente assorbite.
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