Ordinanza n. 265/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 192/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia - Catania, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante assegnataria ERP)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda cautelare. Ha dedotto l'erronea interpretazione e la violazione degli artt. 21 della legge n. 457/1978, 7 del d.P.R. n. 1035/1972, 29 della legge regionale siciliana n. 22/1996 e 10 della legge regionale siciliana n. 1/1992, nonché eccesso di potere giurisdizionale per travisamento del contenuto normativo e contrasto con la giurisprudenza del TAR Sicilia - Catania. La questione cautelarmente rilevante riguarda il rapporto tra l'art. 21 della legge n. 457/1978, applicabile ai fini dell'ammissione alla procedura, e l'art. 7 del d.P.R. n. 1035/1972, che stabilisce il criterio del reddito familiare complessivo mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi, ai fini della formazione della graduatoria.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello cautelare nei sensi e nei limiti indicati, ritenendo che le esigenze cautelari potessero trovare adeguata tutela mediante la misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a. L'accoglimento è stato fondato sulla necessità di approfondire, nel giudizio di merito, la questione interpretativa relativa all'applicazione dell'art. 21 della legge n. 457/1978 ai soli fini dell'ammissione alla procedura e dell'art. 7 del d.P.R. n. 1035/1972 ai fini della formazione della graduatoria. Il giudice ha ordinato alla segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo d'appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze cautelari, di accordare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; la misura è stata applicata dal CGARS nel caso concreto.
art. 21 l. 457/1978
La questione sottoposta al giudice riguarda la sua applicazione ai fini dell'ammissione alla procedura di assegnazione.
art. 7 d.P.R. 1035/1972
il reddito familiare complessivo mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi
La disposizione è stata indicata quale criterio applicabile alla formazione della graduatoria.
art. 29 l.r. Sicilia n. 22/1996
Norma regionale dedotta quale parametro di legittimità nell'appello cautelare.
art. 10 l.r. Sicilia n. 1/1992
Norma regionale dedotta quale parametro di legittimità nell'appello cautelare.
Massime di principio
- Nelle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la disciplina relativa ai requisiti di ammissione può essere distinta da quella concernente la formazione della graduatoria; la determinazione del reddito rilevante per la graduatoria deve essere verificata alla luce del criterio specificamente previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 1035/1972, ove applicabile.
- Quando l'appello cautelare evidenzia una questione interpretativa normativa specifica e potenzialmente decisiva, il giudice d'appello può accogliere l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., assicurando tutela attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito anziché mediante una misura cautelare sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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