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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-596/23

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2024. — B UG contro Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Helsingin hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 36, paragrafo 1 – Acquisto online di prodotti sottoposti ad accisa in un altro Stato membro – Trasporto da parte di un trasportatore raccomandato dal venditore – Normativa nazionale che considera il venditore come debitore dell’accisa esigibile nello Stato membro di destinazione. — Causa C-596/23

Giurisprudenza europea62023CJ0596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE in materia di vendite a distanza di prodotti soggetti ad accisa. In una vendita online di bevande alcoliche, il venditore può essere considerato debitore dell’accisa nello Stato membro di destinazione anche se il trasporto è materialmente affidato a un vettore scelto dall’acquirente, quando il sito del venditore orienta e facilita tale scelta. È irrilevante che il cliente paghi separatamente il trasporto e stipuli un contratto distinto con il vettore.

Vendita a distanza di prodotti soggetti ad accisa: il venditore risponde dell’accisa nello Stato membro di destinazione quando, tramite il proprio sito, guida indirettamente la scelta del vettore dell’acquirente.

La questione giuridica

Se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE debba essere interpretato nel senso che prodotti soggetti ad accisa sono "spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto" e il venditore è debitore dell’accisa nello Stato membro di destinazione quando il venditore, tramite il proprio sito Internet, raccomanda e facilita l’intervento di determinate imprese di trasporto, inducendo l’acquirente a sceglierne una; e se rilevi il fatto che l’acquirente stipuli un contratto distinto con il vettore.

Principio di diritto

L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE va interpretato nel senso che il venditore è debitore dell’accisa nello Stato membro di destinazione non solo quando spedisce o trasporta direttamente i prodotti, ma anche quando partecipa indirettamente alla spedizione o al trasporto guidando la scelta del vettore da parte dell’acquirente, ad esempio raccomandando e facilitando il ricorso a determinate imprese di trasporto tramite il proprio sito Internet. La circostanza che l’acquirente concluda un contratto separato con il trasportatore è irrilevante, poiché conta la realtà economica dell’operazione e non il formalismo contrattuale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 32, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 36, paragrafi 1-3, direttiva 2008/118/CE
  • Direttiva 92/12/CEE
  • Articolo 10, paragrafi 1-2, direttiva 92/12/CEE
  • Direttiva (UE) 2020/262

Vendita a distanza di prodotti soggetti ad accisa e responsabilità del venditore

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) nell’ambito di una controversia tra B UG, società tedesca che vende alcolici online, e l’amministrazione fiscale finlandese. Oggetto del giudizio è un avviso di accertamento con cui alla società è stata richiesta l’accisa su alcol e bevande alcoliche, oltre a una sanzione fiscale, ritenendo che la vendita rientrasse nella nozione di vendita a distanza di cui all’articolo 36 della direttiva 2008/118/CE.

Fatti e procedimento principale

La B UG gestiva un sito Internet, accessibile anche in lingua finlandese, tramite il quale i clienti potevano acquistare bevande alcoliche. Secondo gli accertamenti descritti nel rinvio, il sito indicava imprese di trasporto, forniva informazioni sui costi di spedizione e includeva link diretti ai siti dei vettori. Il cliente finlandese, dopo aver scelto una di tali imprese, veniva reindirizzato al relativo sito e i dati relativi ai beni da trasportare venivano trasmessi automaticamente. L’acquirente pagava il trasporto direttamente al vettore.

L’amministrazione fiscale finlandese ha ritenuto che B UG avesse inviato o trasportato i prodotti in Finlandia direttamente o indirettamente o per suo conto, qualificando l’operazione come vendita a distanza e imputandole il debito d’imposta. Dopo il rigetto del reclamo amministrativo, la società ha impugnato la decisione dinanzi al giudice del rinvio.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, secondo cui l’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo. Richiama poi l’articolo 36, paragrafi 1-3, della medesima direttiva, che disciplina le vendite a distanza: i prodotti già immessi in consumo in uno Stato membro, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro e spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono tassati nello Stato membro di destinazione; il debitore dell’accisa è il venditore.

È richiamato anche l’articolo 10 della direttiva 92/12/CEE, disposizione di contenuto sostanzialmente analogo, utile per la lettura sistematica del regime delle accise. La direttiva 2008/118 è stata nel frattempo abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262, ma restava applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

Questioni pregiudiziali

Il giudice finlandese chiedeva, in sostanza, se il venditore possa considerarsi coinvolto nel trasporto in modo "diretto o indiretto" e quindi debitore dell’accisa nello Stato membro di destinazione quando:

  • sul proprio sito Internet raccomanda determinate imprese di trasporto;
  • fornisce informazioni sui relativi costi di spedizione;
  • facilita il collegamento con il sito del vettore tramite link;
  • le informazioni sui prodotti da trasportare vengono trasmesse al vettore senza intervento dell’acquirente;
  • l’acquirente stipula un contratto separato con il trasportatore e gli paga direttamente il servizio.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che le disposizioni del capo V della direttiva 2008/118 disciplinano la circolazione intra-UE di prodotti già immessi in consumo e rispondono all’esigenza di rispettare il principio di territorialità fiscale, evitando anche la doppia imposizione. L’articolo 36, in particolare, mira a tassare i prodotti nello Stato membro di destinazione quando il venditore interviene, anche indirettamente, nella spedizione o nel trasporto.

La Corte osserva che, nel caso esaminato, il sito Internet della B UG consigliava imprese di trasporto determinate, forniva indicazioni sui costi e consentiva il passaggio diretto al sito del vettore, con trasmissione automatica delle informazioni sui beni. Tali elementi, da verificare in concreto dal giudice nazionale, mostrano che il venditore agiva in modo da orientare la scelta dell’acquirente circa il soggetto incaricato del trasporto.

Da ciò la Corte trae la conclusione che il venditore partecipa indirettamente alla spedizione o al trasporto dei prodotti verso lo Stato membro di destinazione. La qualificazione non dipende dal fatto che esistano due contratti distinti, uno di vendita e uno di trasporto: ciò che rileva è la realtà economica dell’operazione, non la sua forma giuridica. In questa logica, il legislatore dell’Unione ha voluto evitare che il formalismo contrattuale eluda l’imposizione nello Stato membro di consumo effettivo.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che i prodotti soggetti ad accisa sono considerati "spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto" e, quindi, il venditore è debitore dell’accisa nello Stato membro di destinazione quando, tramite il proprio comportamento sul sito Internet, guida la scelta dell’acquirente verso una determinata impresa di trasporto, raccomandandola e facilitandone l’intervento.

Principio affermato

Ai fini delle vendite a distanza di prodotti soggetti ad accisa, il concetto di spedizione o trasporto "indiretto" da parte del venditore comprende le ipotesi in cui quest’ultimo orienti concretamente la scelta del vettore da parte dell’acquirente, anche senza organizzare materialmente il trasporto. La responsabilità per l’accisa nello Stato membro di destinazione non può essere esclusa mediante la stipula di un contratto distinto tra acquirente e trasportatore, quando l’operazione economica mostra un coinvolgimento sostanziale del venditore nella spedizione.

Come è indicizzato

Materieaccisevendite a distanzacommercio elettronicotassazione dei prodotti alcolicicircolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa

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