Cassazione Penale, Sentenza n. 40751/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (27/02/2024) che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commessa quale amministratore unico della C.C.A. Costruzioni Cementi Armati S.r.l. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) nullità per mancato rispetto del termine a comparire in appello (40 giorni vs 20); (2) mancata riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale (sostegno che i fondi erano stati usati per pagare i dipendenti); (3) mancata esclusione della recidiva semplice; (4) mancata rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari alla luce della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 216 u.c. L.F..
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in relazione ai primi tre motivi (termine a comparire, riqualificazione in bancarotta preferenziale, recidiva), confermando la fondatezza delle statuizioni di fatto dei giudici di merito e la regolarità procedurale. Ha invece accolto il quarto motivo: la durata delle pene accessorie fallimentari applicate in primo grado (dieci anni) è stata ritenuta illegittima per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 216 u.c. L.F., e la Corte d'appello non ha rideterminato la durata in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio solo su quel punto, rigettando il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
La nuova disciplina che porta a 40 giorni il termine a comparire in appello è stata invocata dal ricorrente; la Corte precisa che tale modifica, introdotta dal d.lgs. 150/2022, si applica solo ai giudizi d'impugnazione introdotti dal 1 luglio 2024.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. g)
Fonte della modifica del termine di comparizione in appello; la Corte interpreta la decorrenza temporale della norma e la sua applicabilità limitata ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore operativa.
art. 20-bis cod. pen.
Norma sulle sanzioni sostitutive che il difensore ha invocato in replica; la Corte ritiene inammissibile l'istanza formulata per la prima volta in Cassazione e osserva che la relativa richiesta avrebbe dovuto essere portata al giudice dell'esecuzione o comunque proposta nei termini previsti dalla disciplina transitoria.
art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i "motivi nuovi" in Cassazione; la Corte richiede il rispetto dei termini per l'aggiunta di motivi e dichiara inammissibile la nuova istanza di applicazione delle pene sostitutive proposta tardivamente in Cassazione.
art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Disciplina transitoria che regola la possibilità, per il condannato, di chiedere l'applicazione delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione; la Corte ricorda i termini e la corretta sede per tale istanza, escludendone la prima formulazione in Cassazione.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare (L.F.)
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"
La Corte richiama la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018) che ha dichiarato incostituzionale la formulazione automatica e fissa di dieci anni; la conseguenza è che le pene accessorie determinate in base all'automatismo devono essere rideterminate concretamente dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena in concreto (commisurazione); la Corte stabilisce che la rideterminazione della durata delle pene accessorie, resa necessaria dall'incostituzionalità dell'art. 216 u.c. L.F., deve essere effettuata dal giudice di merito applicando questi criteri.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione per le istanze sulla conversione/applicazione di pene sostitutive ai sensi della disciplina transitoria; la Corte sottolinea la corretta sede procedurale.
Massime di principio
- Le modifiche procedurali (es. termine a comparire in appello) si applicano solo ai procedimenti introdotti dopo la data di efficacia stabilita dalla norma; non possono essere retroattivamente invocate se il giudizio è stato introdotto prima della decorrenza.
- Le istanze relative all'applicazione di pene sostitutive o misure alternative devono essere proposte nella sede e nei termini previsti dalla disciplina transitoria o davanti al giudice dell'esecuzione; non è normalmente ammissibile introdurle per la prima volta in Cassazione come "motivo nuovo".
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni o delle somme prelevate: mere affermazioni non supportate da documenti sono inadeguate.
- La riqualificazione del fatto (es. in bancarotta preferenziale) richiede una ricostruzione fattuale solida e prove che dimostrino la destinazione delle risorse; semplici dichiarazioni dell'imputato non bastano a modificare la sussunzione.
- La recidiva si accerta attraverso i certificati e i precedenti irrevocabili; atti successivi che modificano la qualificazione temporale del precedente non retrotrasportano la rilevanza del precedente a epoche diverse da quelle della irrevocabilità.
- Se una norma che imponeva una durata automatica di pene accessorie è dichiarata incostituzionale, il giudice di merito deve rideterminare la durata in concreto applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; la mancata rideterminazione comporta l'annullamento limitato della decisione e il rinvio per nuovo esame.
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