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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8791/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva confermato la condanna del Tribunale di Cuneo per estorsione aggravata. Ha dedotto: (1) vizio di motivazione e inaccurata valutazione degli elementi probatori (attendibilità del testimone Bodino, riconoscimento fotografico e personale, valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni della persona offesa); (2) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo la configurabilità dell'art. 393 c.p. invece che dell'estorsione; (3) che la fattispecie doveva essere considerata come tentativo e non consumata per la condotta iniziale; (4) assenza di prova dell'uso dell'arma e quindi infondatezza dell'aggravante; (5) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio e mancata corretta applicazione delle circostanze attenuanti/recidiva e della valutazione della condotta processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze siano un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie già compiute dalla Corte di appello, che aveva motivato in modo puntuale e coerente (in particolare sulla attendibilità di Bodino, la congruità del riconoscimento, l'inesigibilità del credito esclusiva della qualificazione ex art. 393 c.p., la mancata frammentazione della condotta e la riconoscibilità dell'aggravante dell'uso dell'arma anche per l'ostentazione). Ha confermato l'impianto motivazionale della Corte d'appello e, per inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della prova e della motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di motivazione tali da giustificare il sindacato di legittimità.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'apprezzamento delle risultanze probatorie; utilizzato nel contesto del vizio di motivazione denunciato.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Invocato in ordine ai profili di vizio di motivazione e alla possibilità di impugnazione delle decisioni di merito; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché riconducibili a valutazione di merito.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata rispetto al contributo causale del ricorrente alla realizzazione dell'estorsione.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla valutazione delle conseguenze dei reati plurimi.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; la condotta è stata ritenuta configurabile ai sensi di tale articolo e la Corte ha respinto le censure difensive.

  • art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante collegata all'uso dell'arma nell'estorsione; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per l'ostentazione dell'arma.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma evocata dal ricorrente per una diversa qualificazione del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità ritenendo che la somma fosse esigibile e dunque non ricorrano i presupposti prospettati dalla difesa.

  • artt. 56, 110 cod. pen.

    Richiamati in relazione al tentativo e al concorso di persone; la Corte ha escluso che la condotta del ricorrente fosse isolabile come semplice tentativo.

  • art. 62-bis, 63, 133 cod. pen.

    Norme richiamate in ordine alla determinazione della pena e all'applicazione delle circostanze attenuanti/recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione della pena e la mancata concessione di attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un nuovo sindacato di merito: le censure dirette a rimodulare la valutazione delle prove sono inammissibili a meno che non emergano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • L'individuazione fotografica e il riconoscimento in dibattimento sono prove atipiche la cui efficacia dipende dalla credibilità complessiva della deposizione del testimone; la Corte può valorizzarle se la testimonianza risulta coerente e riscontrata da elementi oggettivi.
  • Per l'aggravante dell'uso dell'arma nell'estorsione non è necessario che l'arma sia impugnata: è sufficiente che sia palesemente portata o ostentata in modo da rendere ragionevole il timore del suo impiego.
  • Non è ammissibile 'frazionare' artificiosamente una condotta unitaria: se più azioni concorrono a un unico disegno criminoso vanno valutate unitariamente e non come eventi separati (attenzione alla rilevanza dell'elemento soggettivo e della catena causale).
  • Le questioni relative alla quantificazione della pena e all'applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti devono essere specificamente dedotte e devolute al giudice d'appello; omissioni in appello comportano l'impossibilità di sollevare quelle questioni in Cassazione.

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