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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26966/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento con cui, a seguito di pvc della Guardia di Finanza e di indagini bancarie sui conti correnti della società e del suo amministratore di fatto, erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi per euro 3.734.322,00 ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno 2008. La CTR aveva rigettato l’appello della contribuente, ritenendo legittimo l’accertamento fondato sulla presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 e giudicando non sufficienti le giustificazioni fornite. Con il primo motivo la ricorrente lamentava violazione degli artt. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, 56 d.P.R. n. 633/1972 e 12, comma 7, L. n. 212/2000, deducendo la nullità dell’avviso per difetto di motivazione e per mancata adeguata valutazione delle osservazioni rese in contraddittorio endoprocedimentale. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972, 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non aveva considerato la documentazione prodotta sul prezzo di vendita del GPL e, soprattutto, non aveva riconosciuto la deducibilità percentuale dei costi relativi ai prelievi bancari non giustificati, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 10/2023.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla motivazione dell’avviso perché l’Ufficio aveva sintetizzato e valutato le giustificazioni della parte e non era tenuto a un confutazione analitica di tutte le osservazioni; ha inoltre dichiarato inammissibile, nella parte relativa al vizio motivazionale, la doglianza perché formulata in modo non coerente con l’art. 360, n. 5, c.p.c. Nel merito del secondo motivo, la Corte ha escluso che potesse essere rinnovato in sede di legittimità l’apprezzamento di fatto sulla mancata giustificazione "punto per punto" delle movimentazioni bancarie, ma ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui la CTR non aveva applicato il principio, affermato dalla Corte costituzionale n. 10/2023, secondo cui, in presenza di prelevamenti bancari non giustificati recuperati a reddito d’impresa, il contribuente imprenditore può opporre anche una prova presuntiva relativa all’incidenza percentuale dei costi da detrarre. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale parametro della dedotta nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale parametro della dedotta nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    le osservazioni del contribuente vanno valutate dall’Amministrazione, ma la loro mancata trascrizione analitica nell’avviso non comporta nullità

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    prevede una presunzione legale relativa in tema di indagini bancarie; i movimenti non giustificati possono essere imputati a ricavi, ma il contribuente imprenditore può opporre prova contraria anche presuntiva sull’incidenza percentuale dei costi relativi da detrarre

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    opera in parallelo all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 come base normativa delle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che la presunzione legale ex artt. 32 e 51 non richiede i requisiti delle presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    non si applica alla presunzione legale prevista per gli accertamenti bancari, che ha disciplina propria

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera omessa valutazione di deduzioni difensive

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la parte deve formulare chiaramente il vizio denunciato, non spettando alla Corte individuarlo al posto del ricorrente

  • art. 53 Cost.

    richiamato quale parametro di capacità contributiva che impone, per i prelevamenti bancari non giustificati, la deduzione dei costi relativi

  • art. 3 Cost.

    richiamato quale parametro di ragionevolezza dell’interpretazione adeguatrice dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente nell’avviso ogni singola osservazione del contribuente, essendo sufficiente che le osservazioni siano valutate e che l’esito di tale valutazione emerga dalla motivazione dell’atto.
  • La nullità dell’avviso di accertamento non deriva automaticamente dalla mancata menzione delle osservazioni presentate in sede di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che la legge preveda espressamente tale sanzione o che sia lesa una specifica garanzia difensiva.
  • La presunzione legale prevista dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 consente di imputare a ricavi le movimentazioni bancarie non giustificate; per vincerla il contribuente deve offrire una prova analitica riferita a ciascuna operazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può ridursi alla contestazione della mancata valutazione di deduzioni difensive, ma deve investire l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In tema di prelevamenti bancari non giustificati recuperati a reddito d’impresa, il contribuente imprenditore può sempre eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che devono essere detratti dall’ammontare dei prelievi, potendo il giudice determinarli anche in via presuntiva.
  • Quando l’Ufficio non riconosca i costi relativi ai prelevamenti non giustificati, il giudice di merito deve accertarne l’ammontare secondo criteri presuntivi coerenti con il settore di riferimento, anche mediante l’uso delle medie di settore o, se necessario, di consulenza tecnica d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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