Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 373/2026 - L'aquila, Sezione 1

per la declaratoria dell’illegittimità, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dal Comune dell’Aquila sull’istanza di accesso civico formulata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con PEC del 30 giugno 2025 nonché dell’obbligo del Comune dell’Aquila di fornire una risposta alla predetta istanza; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 8 ottobre 2025: per l’annullamento della nota prot. n. 110439 del 30 settembre 2025, con la quale il Comune dell’Aquila ha ritenuto inammissibile e, comunque, ha rigettato l’istanza di accesso civico generalizzato inoltrata in data 30 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202500357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza relativa alla proroga del termine assegnato al Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza sull'accesso civico generalizzato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio traeva origine da un'istanza di accesso civico generalizzato presentata al Comune dell'Aquila il 30 giugno 2025 e dal successivo silenzio dell'amministrazione, poi seguito dal rigetto o dalla declaratoria di inammissibilità dell'istanza. Con sentenza n. 533 del 27 novembre 2025 il TAR aveva imposto al Comune di fornire determinate informazioni e dati; con ordinanza collegiale n. 114 del 27 febbraio 2026 aveva inoltre conferito un incarico esecutivo a un Commissario ad acta. Il Commissario ha chiesto una proroga di 365 giorni, motivandola con la complessità e la natura composita dell'istanza e con la laboriosa attività di ricerca, verifica ed elaborazione necessaria. I ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse all'ottemperanza relativamente alle informazioni e ai dati sul demanio stradale comunale e hanno chiesto la sostituzione del Commissario, lamentandone il sostanziale inadempimento e rilevando il suo trasferimento ad altra sede. Il Collegio ha esaminato la sola richiesta di proroga, tenendo conto della rimodulazione dell'interesse ostensivo da parte dei ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta del Commissario ad acta, ma ha concesso una proroga di soli 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, anziché i 365 giorni richiesti. Il termine è stato ritenuto congruo sia perché il termine originariamente assegnato era già inutilmente scaduto, sia perché la pretesa ostensiva era stata ridotta dai ricorrenti. L'incarico è stato delimitato al reperimento e alla comunicazione del solo dato numerico relativo ai procedimenti concernenti l'attuazione delle convenzioni urbanistiche e delle cessioni perequative che, alla data del 30 giugno 2025, non risultavano definiti mediante trasferimento della proprietà dei beni oggetto di convenzione o cessione al Comune. Il Commissario dovrà provvedere ove il Comune non abbia già adempiuto. Il TAR ha precisato che, in applicazione del principio di effettività della tutela, la competenza del Commissario ad acta concorre con quella dell'amministrazione: il Comune resta tenuto a dare esecuzione al giudicato e al relativo dictum sino all'eventuale adempimento dell'ausiliario del giudice. L'ordinanza non dispone la sostituzione del Commissario.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di accesso civico generalizzato; nell'ordinanza in esame non viene ulteriormente interpretata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il termine assegnato al Commissario ad acta sia inutilmente scaduto, il giudice può concedere una proroga calibrata sulla complessità residua dell'incarico e sull'eventuale riduzione dell'interesse del ricorrente, senza essere vincolato alla durata richiesta dall'ausiliario.
  • Il principio di effettività della tutela impone che l'amministrazione continui ad attuare il dictum giudiziale anche dopo la nomina del Commissario ad acta e fino a quando l'adempimento non sia stato concretamente eseguito dall'ausiliario del giudice.
  • La proroga dell'incarico commissariale può essere circoscritta all'attività ancora necessaria per soddisfare l'interesse residuo del ricorrente, anche mediante la richiesta del solo dato numerico oggetto dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso civico generalizzatoPiani attuativi e lottizzazioni
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenzaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.