Ordinanza ingiunzione o revoca n. 384 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo di una ex dipendente della Regione Autonoma della Sardegna relativo alla circolazione interna di una nota disciplinare e, soprattutto, alla trasmissione a una diversa amministrazione di una nota di riscontro a istanza di accesso agli atti con allegata scheda di valutazione della performance. All’esito dell’istruttoria, ha ritenuto lecita la comunicazione interna del provvedimento disciplinare, perché effettuata verso soggetti legittimati in ragione delle funzioni svolte, ma ha invece accertato l’illiceità della trasmissione della scheda di valutazione all’amministrazione di nuova appartenenza della reclamante, configurando una comunicazione a soggetto terzo non autorizzato e priva di base giuridica. Per tale violazione ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Regione Autonoma della Sardegna: trattamento illecito di dati personali di una ex dipendente nella trasmissione di documenti disciplinari e di performance a soggetti non autorizzati
Regione Autonoma della Sardegna: comunicazione illecita di dati di una ex dipendente e sanzione amministrativa
Il provvedimento trae origine da un reclamo presentato da una ex dipendente della Regione Autonoma della Sardegna, che lamentava la circolazione indebita di informazioni relative al proprio rapporto di lavoro. Il Garante ha distinto tra la trasmissione interna di una nota disciplinare, ritenuta lecita perché indirizzata a soggetti effettivamente legittimati, e l’invio a una diversa amministrazione di una nota di riscontro a un’istanza di accesso agli atti con allegata la scheda di valutazione della performance, ritenuto invece illecito.
Fatti e svolgimento del procedimento
La reclamante contestava, da un lato, che una nota relativa all’irrogazione di una sanzione disciplinare fosse stata trasmessa a uffici interni regionali che non avrebbero dovuto conoscerne il contenuto e, dall’altro, che la risposta a una sua istanza di accesso agli atti fosse stata inviata anche all’amministrazione presso cui aveva recentemente preso servizio, rendendo così conoscibile la documentazione relativa alla sua performance nel precedente impiego.
Nel corso dell’istruttoria, la Regione ha sostenuto che ciascuna Direzione generale rispondesse per la propria competenza, richiamando l’assetto organizzativo e i poteri delegati ai Direttori generali. Ha spiegato che la nota disciplinare era stata trasmessa ai soli uffici necessari per gli adempimenti conseguenti, mentre l’invio alla nuova amministrazione sarebbe stato effettuato per errore e al solo fine di avere certezza della ricezione da parte dell’interessata. La Regione ha inoltre richiamato presidi tecnici di riservatezza presenti nel sistema di gestione documentale.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha ribadito che, in ambito lavorativo, i dati personali devono essere accessibili solo ai soggetti che ne abbiano effettiva necessità in ragione delle mansioni e del ruolo ricoperto nell’organizzazione del titolare. A tal fine ha richiamato gli artt. 4, n. 10, 28, par. 3, lett. b), 29 e 32, par. 4, GDPR, nonché l’art. 2-quaterdecies del Codice privacy. Ha inoltre ricordato che la messa a disposizione dei dati a soggetti interni non autorizzati può integrare una comunicazione illecita, in assenza di idonea base giuridica ai sensi dell’art. 2-ter del Codice.
Sono state richiamate anche le linee guida del Garante del 14 giugno 2007 sul trattamento dei dati dei lavoratori nel pubblico impiego, in particolare l’indicazione secondo cui il datore di lavoro deve adottare cautele nelle trasmissioni di informazioni personali tra uffici e preferire forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore.
Valutazione della nota disciplinare
In relazione alla trasmissione della nota disciplinare, l’Autorità ha ritenuto che i destinatari individuati dalla Regione fossero effettivamente autorizzati a trattare i dati, alla luce delle funzioni concretamente svolte e dell’assetto organizzativo vigente. La Direzione del personale e gli altri uffici coinvolti erano infatti chiamati a svolgere adempimenti connessi all’esecuzione della sanzione, al prelievo in busta paga, ai riflessi economici e previdenziali e alle attività di supporto al Direttore generale. Per questo profilo il Garante ha escluso la violazione.
Comunicazione illecita della scheda di valutazione della performance
Diversa è stata la valutazione sulla trasmissione della nota di riscontro all’istanza di accesso con allegata la scheda di valutazione della performance della reclamante. Il documento è stato inviato all’amministrazione presso cui l’interessata aveva appena iniziato a lavorare, senza che vi fossero specifici motivi per renderlo noto a quel soggetto. Il Garante ha quindi qualificato l’episodio come comunicazione di dati personali a un terzo non autorizzato.
L’Autorità ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell’esclusione della responsabilità, alcuni elementi addotti dalla Regione: la dicitura 'riservato personale', l’esistenza di un sistema documentale con accessi limitati e il successivo contatto con l’amministrazione destinataria per cercare di contenere la circolazione del documento. Ha precisato che la disciplina privacy opera in un’ottica di prevenzione del rischio e che l’assenza di un danno concreto all’interessata non fa venir meno la violazione.
Violazioni accertate
Il Garante ha concluso che la Regione ha effettuato il trattamento in modo non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e senza base giuridica, con violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
- art. 6 GDPR;
- art. 2-ter del Codice privacy.
Ha ritenuto che la violazione derivasse da un’unica condotta o da trattamenti tra loro collegati.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha applicato l’art. 83 GDPR, richiamando in particolare:
- il carattere colposo dell’errore, definito isolato;
- il fatto che la comunicazione abbia riguardato dati sul rendimento lavorativo e non categorie particolari di dati;
- il discreto grado di cooperazione del titolare nel corso dell’istruttoria;
- l’assenza di precedenti pertinenti;
- il basso livello di gravità della violazione.
Pur in presenza di una violazione astrattamente rientrante nell’art. 83, par. 5, GDPR, il Garante ha determinato la sanzione in euro 3.000,00, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Misure ulteriori e pubblicazione
Non sono state adottate ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, poiché la condotta aveva ormai esaurito i propri effetti. Il Garante ha però disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale dell’Autorità, oltre alla pubblicazione del provvedimento e all’annotazione delle violazioni nel registro interno.
Dispositivo
Con il dispositivo finale, il Garante:
- ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy;
- ha ordinato alla Regione Autonoma della Sardegna il pagamento di euro 3.000,00;
- ha ricordato la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni;
- ha previsto, in difetto di pagamento, l’ingiunzione alla corresponsione della somma dovuta entro 30 giorni dalla notifica;
- ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.
Avverso il provvedimento è stato indicato il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui agli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e doglianze del reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una ex dipendente regionale, che lamentava due episodi distinti: la diffusione interna, ritenuta indebita, di una nota relativa a una sanzione disciplinare; e l’invio a una diversa amministrazione, presso cui aveva preso servizio, della nota di riscontro a un’istanza di accesso agli atti con allegata la scheda di valutazione della performance relativa al precedente rapporto di lavoro.
Valutazione sulla trasmissione della nota disciplinare
Il Garante ha ritenuto che, rispetto alla nota disciplinare, i destinatari individuati dalla Regione fossero legittimati a conoscere le informazioni per effetto delle funzioni e responsabilità attribuite nell’organizzazione amministrativa regionale. In particolare, la trasmissione era collegata all’esecuzione del provvedimento disciplinare, ai conseguenti adempimenti economici e previdenziali, nonché alle attività di supporto del Servizio competente. In questo punto è stata quindi esclusa la violazione.
Illiceità della trasmissione della scheda di valutazione alla nuova amministrazione
Diversamente, l’invio della nota di riscontro con la scheda di valutazione della performance all’amministrazione presso cui l’interessata aveva da poco preso servizio è stato qualificato come comunicazione di dati personali a un soggetto terzo non autorizzato. Il Garante ha escluso che fossero sufficienti a sanare la violazione l’indicazione 'riservato personale', la gestione documentale con profili di accesso limitati o i successivi contatti per contenere gli effetti dell’errore. Ha inoltre ricordato che la mancanza di un danno concreto non esclude la violazione, poiché la disciplina privacy opera in chiave preventiva.
Norme violate e qualificazione della condotta
La Regione è stata ritenuta responsabile, quale titolare del trattamento, della violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e della mancanza di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy. Il Garante ha ricondotto la condotta a un unico trattamento o a trattamenti collegati e ha richiamato i criteri di cui all’art. 83 GDPR per la quantificazione della sanzione.
Sanzione, criteri e misure accessorie
Tenuto conto del carattere colposo e isolato dell’errore, dell’assenza di precedenti pertinenti, del discreto grado di cooperazione del titolare e del fatto che i dati non rientravano nelle categorie particolari, il Garante ha ritenuto basso il livello di gravità della violazione e ha determinato la sanzione in 3.000 euro. Ha inoltre disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito istituzionale dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno, senza adottare ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2 GDPR.
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